Rivalutazione titoli e riserva di fluttuazione
L’art. 960b cpv. 1 CO permette di esporre a bilancio i titoli quotati in borsa (e ogni attivo “con un prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo”) al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio anche se superiore al valore nominale o al costo di acquisto. È una possibilità (non un obbligo) in deroga all’art. 960a CO secondo il quale gli attivi fissi non possono essere valutati per un importo superiore al prezzo di acquisto o di costo e al principio generale che non si possono contabilizzare utili non ancora realizzati.
Se l’esposizione dei titoli al valore di borsa comporta una rivalutazione contabile degli stessi, ci si trova di fronte ad un ricavo imponibile. Tuttavia, in base al cpv. 2 dell’art. 960b CO, la società può contemporaneamente creare un accantonamento di pari importo (riserva di fluttuazione).
Questo tipo di operazione viene fatta essenzialmente per motivi di trasparenza e di chiarezza.
L’accantonamento viene fiscalmente accettato alle seguenti condizioni:
- tutti i titoli quotati devono essere valutati al valore venale;
- le registrazioni contabili (“rivalutazione” e “accantonamento”) devono essere fatte simultaneamente;
- l’importo totale delle riserve di fluttuazione deve essere indicato separatamente nel bilancio o nell'allegato;
- l’accantonamento massimo non deve superare la differenza fra il valore contabile al corso di borsa e il prezzo di costo;
- la società deve essere in grado di documentare il prezzo di costo di ogni titolo;
- in caso di vendita l’accantonamento corrispondente alla correzione di valore deve essere sciolto immediatamente.
Nota
Questa correzione di valore non va confusa con l’accantonamento effettuato quando il valore venale scende sotto il valore storico o di costo. In questo caso si tratta di un vero e proprio accantonamento che va fiscalmente ripreso quando non è più giustificato. Vedi allegato Esempio valutazione titoli quotati in borsa.
Banche e affini
Per le banche o altre società che hanno un grosso movimento titoli di questo genere, in un’ottica di semplificazione amministrativa, a titolo eccezionale è consentito un abbattimento massimo del 12% sul valore venale dei titoli quotati facenti parte della sostanza circolante, a condizione che la loro totalità sia esposta al valore venale.