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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
28.03.2024
Accantonamenti per ricerca e sviluppo

Accantonamenti per ricerca e sviluppo

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva dal 2012

Data di pubblicazione: 10.03.2020

Stato Attiva
Scheda valida per gli anni di tassazione dal 2012
Data di pubblicazione: 10.03.2020
In generale

Sono fiscalmente ammessi accantonamenti (1) per futuri mandati (2) di ricerca e sviluppo conferiti a terzi (3), fino al 10% dell’utile imponibile (4), ma complessivamente non oltre CHF 1 mio.


In dettaglio
  1. Accantonamenti: si tratta di accantonamenti ai sensi dell’art. 960e cpv. 3 cifra 4 CO. Sono quindi esclusi accantonamenti per ristrutturazioni ai sensi dell’art. 960e cpv. 3 cifra 3 CO (si veda in proposito la scheda ACCANTONAMENTI PER RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI).
  2. Futuri mandati: i mandati non devono necessariamente già essere stati assegnati al momento della costituzione dell’accantonamento, ma devono esserlo entro un termine ragionevole.
  3. Terzi: la nozione di terzo deve essere intesa nel senso giuridico del termine. Potrà quindi essere concesso un accantonamento se i lavori sono affidati ad una società del gruppo, ma non se sono eseguiti dal contribuente stesso.
  4. Utile imponibile: utile imponibile netto prima della deduzione dell’accantonamento stesso.


Riferimenti
ROBERT DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 36-40 ad art. 63 LIFD
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 72 1 d
LIFD 63 1 d
CO 960e 3 cifra 4

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione