Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
10.12.2023 | ||
Accantonamenti per ricerca e sviluppo |
Accantonamenti per ricerca e sviluppo
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva | dal 2012 |
Data di pubblicazione: 10.03.2020
Stato | Attiva |
Scheda valida per gli anni di tassazione | dal 2012 |
Data di pubblicazione: | 10.03.2020 |
In generale
Sono fiscalmente ammessi accantonamenti (1) per futuri mandati (2) di ricerca e sviluppo conferiti a terzi (3), fino al 10% dell’utile imponibile (4), ma complessivamente non oltre CHF 1 mio.
In dettaglio
- Accantonamenti: si tratta di accantonamenti ai sensi dell’art. 960e cpv. 3 cifra 4 CO. Sono quindi esclusi accantonamenti per ristrutturazioni ai sensi dell’art. 960e cpv. 3 cifra 3 CO (si veda in proposito la scheda ACCANTONAMENTI PER RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI).
- Futuri mandati: i mandati non devono necessariamente già essere stati assegnati al momento della costituzione dell’accantonamento, ma devono esserlo entro un termine ragionevole.
- Terzi: la nozione di terzo deve essere intesa nel senso giuridico del termine. Potrà quindi essere concesso un accantonamento se i lavori sono affidati ad una società del gruppo, ma non se sono eseguiti dal contribuente stesso.
- Utile imponibile: utile imponibile netto prima della deduzione dell’accantonamento stesso.
Riferimenti
ROBERT DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 36-40 ad art. 63 LIFD
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
---|---|---|---|---|
LT | 72 | 1 | d | |
LIFD | 63 | 1 | d | |
CO | 960e | 3 | cifra 4 |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione