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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
05.05.2024
TUI - oggetto dell'imposta

TUI - oggetto dell'imposta

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 29.04.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 29.04.2020
In generale

Secondo l'art. 123 LT, l'imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto i guadagni (1) realizzati (2) con il trasferimento (3) della proprietà di immobili (4) o di parti di essi (5), che appartengono alla sostanza privata o aziendale del contribuente (6).


In dettaglio
  1. Guadagni: il guadagno imponibile attraverso l'imposta sugli utili immobiliari (TUI) corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore d'investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
  2. Realizzati: l'incremento di valore è ritenuto realizzato, e quindi imponibile, soltanto in presenza di un trasferimento.
  3. Trasferimento: sono imponibili sia il trasferimento della proprietà di un fondo sia il trasferimento del potere di disporre economicamente dello stesso (art. 124 cpv. 1 LT).
  4. Proprietà di immobili: si considerano proprietà di immobili i fondi ai sensi dell'art. 655 cpv. 2 CC, in particolare:
    1. i beni immobili;
    2. i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
    3. le miniere;
    4. le quote di comproprietà di un fondo.
  5. Parti di essi: rientrano nella nozione di alienazione parziale ad esempio:
    • l'alienazione di parcelle risultanti dal frazionamento di un fondo;
    • la cessione di quote di comproprietà di un fondo;
    • il trasferimento di quote di proprietà comuni (comunioni ereditarie e altre indivisioni);
    • la vendita di diritti di partecipazione a società immobiliari;
    • l'aggravio di un fondo mediante servitù;
    • la diminuzione di valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (versamento di un'indennità di svalutazione);
    • la cessione di indici di edificabilità.
  6. Che appartengono alla sostanza privata o aziendale del contribuente: il sistema monistico, adottato dal Canton Ticino, prevede l'assoggettamento all'imposta speciale (TUI) degli utili provenienti dall'alienazione di immobili, siano essi appartenenti alla sostanza privata oppure alla sostanza commerciale.
    Gli utili della sostanza aziendale tassati attraverso la TUI vengono esentati dall'imposta sul reddito, in ossequio all'art. 12 cpv. 4 LAID , attraverso l'applicazione degli art. 67 cpv. 2 LT (persone giuridiche) e 17 cpv. 4 LT (persone fisiche).

Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 47-71
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 45-49
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 123
LT 128 1
LT 124 1
CC 655 2
LAID 12 4
LT 17 4
LT 67 2

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione