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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
05.05.2024
TUI - eccezioni all'imponibilità (esenzione e differimento)

TUI - eccezioni all'imponibilità (esenzione e differimento)

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 29.04.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 29.04.2020
Sono previsti due tipi di eccezione all'imponibilità attraverso l'imposta sugli utili immobiliari:
  • l'esenzione di determinati soggetti fiscali (art. 126 LT), vedi scheda TUI - SOGGETTI ESENTI
  • il differimento di particolari forme di trasferimento (art. 125 LT), vedi scheda TUI - TRASFERIMENTI DIFFERITI
Entrambe le eccezioni hanno quale effetto il mancato prelievo dell'imposta, ma ognuna delle due categorie comporta delle conseguenze diverse, in particolare nel caso di una successiva alienazione, per quel che concerne:
  • la durata del possesso
  • il valore d'investimento

Esenzione

Al momento del successivo trasferimento imponibile, l'alienazione esente sarà trattata come se fosse stata imponibile, vale a dire:
  • ai fini del calcolo della durata di proprietà farà stato la data del trasferimento dichiarato esente (art. 128 cpv. 2 LT);
  • il valore di alienazione stabilito nell'ambito del trasferimento esente sarà determinante quale valore di acquisto (art. 130 LT).
In pratica l'utile realizzato dal soggetto fiscale esente non sarà mai oggetto d'imposizione.


Differimento

L'acquirente viene trattato come se avesse posseduto l'immobile già prima del trasferimento differito e fino al momento della successiva vendita.

Nell'ambito di una successiva vendita, giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 128 LT:
  • ai fini del calcolo della durata di proprietà farà stato la data del trasferimento precedente il negozio soggetto a differimento (ultimo trasferimento imponibile oppure esente);
  • i costi d'investimento di colui che ha ceduto l'immobile mediante trasferimento differito saranno sommati ai costi d'investimento sostenuti in seguito.
In pratica sarà come se il trasferimento differito non fosse mai avvenuto e l'utile sorto prima di esso sarà sommato al guadagno realizzato in seguito e imposto al momento del successivo negozio imponibile.

Nota

Nei particolari casi di reinvestimento (art. 125 lett. f e g LT), l'onere fiscale viene trasferito da un immobile all'altro, per cui nell'ambito di una successiva vendita, giusta l'art. 128 cpv. 5 LT:
  • ai fini del calcolo della durata di proprietà farà stato la data di acquisto dell'immobile oggetto di tassazione differita;
  • l'utile realizzato sull'immobile venduto (al beneficio del differimento) sarà sommato al guadagno realizzato con la vendita dell'immobile acquistato in sostituzione.
Si veda anche la scheda TUI - ASSUNZIONE DELL'ONERE FISCALE DIFFERITO.


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 113-117, 141-142 e 184-188
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 119-122
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 125
LT 126
LT 128 2-5
LT 130

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione