La permuta immobiliare è uno scambio di fondi tra i rispettivi proprietari, i quali agiscono sia in qualità di venditori che come compratori.
La particolarità risiede nel fatto che il prezzo, totalmente o parzialmente, è soluto in natura.
La permuta è un trasferimento imponibile attraverso l'imposta sugli utili immobiliari giusta l'art. 124 cpv. 2 lett. b LT.
Sono fatti salvi i casi di differimento; si vedano in particolare le schede TUI - SCIOGLIMENTO DI PROPRIETÀ COLLETTIVE (art. 125 lett. c LT) e TUI - RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE (art. 125 lett. d LT).
L'imposizione avviene attraverso l'emissione di una tassazioni TUI per ognuno dei permutanti, dove il valore di alienazione corrisponderà al valore venale del fondo ricevuto in contropartita della proprietà ceduta, più l'eventuale conguaglio percepito.
Determinazione del valore di alienazione
Se nel rogito sono indicati i valori venali degli immobili permutati, gli stessi possono essere utilizzati per definire i valori di alienazione.
Altrimenti, nel caso delle permute con conguaglio di beni immobiliari di ugual valore al mq (oppure al millesimo, nel caso delle PPP), i valori di alienazione possono essere determinati a partire dal conguaglio tramite un calcolo matematico. Si veda l'esempio allegato.
Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 82-85
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 55-58