Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
|||
Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
11.09.2024 | ||
TUI - vendita di immobili tra persone vicine |
TUI - vendita di immobili tra persone vicine
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 08.06.2020
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 08.06.2020 |
L'art. 131 cpv. 2 LT stabilisce che le prestazioni valutabili in denaro o gli apporti nell'ambito di trasferimenti fra persone vicine debbano essere considerati nella determinazione del valore di alienazione determinante ai fini TUI.
In presenza di trasferimenti tra persone vicine, quale valore di alienazione farà quindi sempre stato il valore venale dell'immobile (sia esso superiore o inferiore al prezzo di vendita).
In caso di futura vendita, quale valore di acquisto sarà pure determinante il valore venale accertato nella precedente tassazione (art. 130 LT).
Nelle schede
- VENDITA DI IMMOBILI DALL'AZIONISTA ALLA SOCIETÀ DETENUTA, TRASFERIMENTI DA MADRE A FIGLIA, e
- VENDITA DI IMMOBILI DALLA SOCIETÀ DETENUTA ALL'AZIONISTA, TRASFERIMENTI DA FIGLIA A MADRE
- superiore al valore venale, oppure
- inferiore al valore venale
dall'azionista alla società detenuta e viceversa, con particolare riferimento alle persone giuridiche.
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
---|---|---|---|---|
LT | 130 | |||
LT | 131 | 2 |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione