Vai al contenuto principale Vai alla ricerca
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
05.05.2024
TUI - deducibilità delle provvigioni

TUI - deducibilità delle provvigioni

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.06.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.06.2020
L'art. 134 cpv. 1 LT prevede che possano essere dedotte dalla TUI le provvigioni (1) usuali  (2) debitamente comprovate (3) versate ad un mediatore (4).

1. Provvigioni
La provvigione di mediazione immobiliare può essere ammessa se versata in virtù di un contratto di mediazione giusta gli art. 412-418 CO. In altre parole, la provvigione deve essere stata pagata perché, sulla base di un contratto di mediazione, il mediatore ha indicato l'occasione di concludere un contratto di compravendita immobiliare. Può trattarsi di una provvigione di vendita (dovuta dall'alienante) oppure, più raramente, di una provvigione di acquisto (dovuta dall'acquirente), che sarà deducibile in occasione dell'eventuale futura alienazione.
La provvigione è dovuta una volta che il contratto di compravendita è concluso (art. 413 cpv. 1 CO). 

2. Usuali
La provvigione di mediazione immobiliare è ammessa al massimo nella misura stabilita sulla base delle tariffe della Sezione ticinese dell'Associazione svizzera dei fiduciari immobiliari (SVIT).
In linea generale è deducibile una provvigione di vendita che non eccede il 5% del prezzo di vendita (+IVA). Per situazioni particolari si farà riferimento al suddetto tariffario.
La presa in considerazione di circostanze specifiche deve già essere concordata al momento della stipulazione del contratto (ad esempio l'eventuale rimborso delle spese vive). 
Va precisato che, sulla base di una decisione del 02.07.2012 della Commissione della concorrenza (COMCO), il tariffario SVIT non è più utilizzabile da parte dei mediatori immobiliari, in ossequio all'art. 5 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 06.10.1995 (LCart). Tuttavia la Camera di diritto tributario ha stabilito che l'autorità fiscale può ancora servirsene quale criterio per stabilire dei limiti massimi (sentenza CDT 80.2016.224 del 14.04.2017, consid. 2.8.2).
Nelle fattispecie di cessione di diritti di compera, la percentuale di provvigione ammessa è calcolata sul valore di alienazione complessivo e non unicamente sul margine a favore del cedente. 
Nella misura in cui eccede i limiti previsti, la provvigione è considerata, a seconda dei casi, quale:
  • distribuzione dissimulata di utile a favore del mediatore; oppure
  • partecipazione agli utili, imponibile attraverso la TUI sulla base dell'art. 124 cpv. f LT, vedi scheda TUI - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.
3. Debitamente comprovate
Perché possa essere fiscalmente ammessa, la provvigione deve essere stata effettivamente versata e devono poter essere documentati:
  • il contratto su cui si basa il versamento della provvigione;
  • la fattura;
  • la ricevuta di pagamento;
  • le generalità del mediatore;
  • la prova della prestazione fornita dal mediatore.
Quando il mediatore risulta essere una persona vicina oppure residente all'estero, la documentazione dovrà essere ineccepibile.
Nell'ambito di compravendite tra persone vicine non è ammessa la deduzione di provvigioni, in quanto non è provata alcuna attività di mediazione (nessun lavoro di ricerca dell'acquirente, rispettivamente dell'alienante).

4. Versate ad un mediatore
La provvigione deve essere versata ad una terza persona. Provvigioni versate "a se stessi" (ad esempio dalla succursale di una banca alla sede centrale) non sono ammesse. Qualora la provvigione venga versata ad una persona o società vicina, il contribuente dovrà dimostrare che il beneficiario dispone della struttura adatta e che ha effettivamente svolto un lavoro di intermediazione che non poteva essere fatto direttamente dalla società stessa, e che il compenso pattuito è proporzionato alla prestazione ricevuta.


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 254-257
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 160-163
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 134 1
CO 412-418

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione