Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
03.12.2024 | ||
TUI - deducibilità delle multe edilizie |
TUI - deducibilità delle multe edilizie
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 22.06.2020
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 22.06.2020 |
Principio
La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) prevede i seguenti tipi di sanzioni:
- multe giusta l’art. 46 LE, che raggiungono al massimo CHF 10’000;
- sanzioni pecuniarie secondo l’art. 44 LE, le quali vengono applicate in sostituzione della demolizione o rettifica di opere abusive, qualora la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata.
Di regola tali sanzioni vengono applicate nel caso di superamento degli indici di sfruttamento e di occupazione.
Le sanzioni pecuniarie devono essere superiori di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore. Esse sono in pratica composte da: - la compensazione del vantaggio economico che deriva al contravventore dall'infrazione;
- la maggiorazione di almeno un quarto, che colpisce il risparmio ottenuto per il fatto di non essere obbligato al ripristino.
Multe e sanzioni pecuniarie, specie in casi gravi, possono essere cumulate (art. 44 cpv. 3 LE).
Trattamento fiscale
È deducibile dalla TUI quale costo d'investimento, giusta l'art. 134 cv. 1 LT:
- la compensazione del vantaggio economico (art. 44 cpv. 1 LE).
Non sono deducibili, né dalla TUI né dall'utile ordinario:
- la multa (art. 46 LE);
- la maggiorazione di almeno un quarto del vantaggio economico (art. 44 cpv. 1 LE).
Riferimenti
Sentenza CDT 80.1999.62 del 17.05.1999
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
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LT | 134 | 1 | ||
LE | 46 | |||
LE | 44 | 1 |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione