Vai al contenuto principale Vai alla ricerca
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
05.05.2024
TUI - precedente trasferimento: precedente tassazione e durata di proprietà

TUI - precedente trasferimento: precedente tassazione e durata di proprietà

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.06.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.06.2020
Allo scopo di stabilire:
  • il valore di acquisto (art. 130 LT)
  • la possibilità di far capo al valore di stima di 20 anni prima della vendita quale valore sostitutivo del valore d'investimento (art. 129 cpv. 2 LT)
  • l'aliquota d'imposta (art. 139 LT)
occorre definire a quale precedente trasferimento fare riferimento.

In tutti e tre i casi ci si deve rifare alla notifica TUI concernente l'ultimo trasferimento imponibile o esentato inerente lo stesso immobile oggetto d'imposizione, che non sarà necessariamente l'ultima tassazione a carico dello stesso soggetto fiscale.
Così, ad esempio, nel caso della vendita di un immobile da parte di una società immobiliare per la quale in precedenza si è proceduto ad un'imposizione TUI a causa della cessione delle relative quote azionarie, occorrerà fare riferimento al valore di alienazione e alla data di vendita definiti nell'ambito di tale trasferimento, benché il soggetto fiscale non sia stato il medesimo (l'azionista venditore piuttosto che la società ceduta). 

Uniche eccezioni sono le fattispecie di reinvestimento giusta l'art. 125 lett. f e g LT: in questi casi non faranno stato la data e il valore di acquisto dell'immobile oggetto della presente vendita, ma quelli dell'immobile che era stato oggetto di tassazione differita (art. 128 cpv. 5 LT). Vedi scheda TUI - ECCEZIONI ALL'IMPONIBILITÀ (ESENZIONE E DIFFERIMENTO).

In assenza della precedente tassazione, fanno stato il valore di alienazione e la data di vendita che sarebbero stati stabiliti se la stessa fosse stata notificata (ad esempio acquisto di azioni di una società immobiliare se la competenza per l'imposizione è stata attribuita ad uno Stato estero sulla base della relativa convenzione contro la doppia imposizione internazionale).

Da notare che, anche nel caso dell'acquisto di un terreno poi edificato dal venditore, valgono i principi sopra enunciati: la data del precedente trasferimento corrisponderà all'iscrizione a Registro fondiario dell'acquisizione del fondo, mentre la data della costruzione sarà ininfluente ai fini del calcolo della durata di proprietà.

Un caso particolare è rappresentato dalla cessione di un diritto di superficie, qualora la costruzione sia stata realizzata dopo l'acquisto del fondo gravato: quale data del precedente acquisto farà stato la data del termine della costruzione (rilascio del permesso di abitabilità oppure collaudo).
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 129 2
LT 130
LT 139
LT 128 5

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione