Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
14.09.2024 | ||
TUI - deducibilità delle perdite di gestione |
TUI - deducibilità delle perdite di gestione
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 22.06.2020
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 22.06.2020 |
In base all'art. 134 cpv. 5 LT, l'alienante può chiedere che le perdite subite nella gestione di un immobile vengano dedotte dall'utile realizzato attraverso la vendita dello stesso, a condizione che:
- le perdite riguardino la gestione dell'immobile del primo anno di abitabilità anche parziale:
- perdita di gestione: la perdita di gestione corrisponde alla differenza negativa tra i ricavi da affitti e le spese di manutenzione e di amministrazione, i tributi e contributi vari (incluse le imposte ordinarie concernenti l'immobile) e gli interessi passivi;
- dell'immobile: anche in caso di vendite di quote, sono computabili le perdite subite nella gestione dell'intero immobile o complesso immobiliare (si faccia riferimento alla definizione di "unico immobile" o di "unico complesso immobiliare" utilizzata per l'applicazione dell'art. 134 cpv. 4 LT, vedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI);
- primo anno di abitabilità: la perdita di gestione deve essere calcolata pro rata temporis a partire dal primo giorno di abitabilità fino ad esattamente un anno dopo.
- la vendita sia avvenuta entro due anni dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale:
- fa stato la data dell'iscrizione della vendita a Registro fondiario;
- la vendita può essere stata iscritta a Registro fondiario anche prima del rilascio dell'abitabilità (addirittura prima dell'inizio della costruzione, purché l'alienazione riguardi la costruzione finita).
In generale:
- quale data del rilascio del permesso di abitabilità si intende la data della decisione municipale;
- è determinante la data del primo rilascio del permesso di abitabilità, anche se riguarda una sola unità abitativa dell'immobile (parziale) e anche se essa non viene venduta;
- il venditore può anche aver acquistato l'immobile dopo il rilascio del primo permesso di abitabilità (purché le perdite siano state accumulate entro un anno e la vendita avvenga entro due anni dalla decisione municipale);
- il venditore può anche non essere proprietario dell'unità abitativa dell'immobile oggetto del rilascio del primo permesso di abitabilità parziale.
Si veda pure la scheda TUI - APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE DELLE PERDITE ed i relativi esempi allegati.
Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 278-281
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
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LT | 134 | 5 |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione