Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
10.12.2023 | ||
Investimenti collettivi di capitale - imposizione |
Investimenti collettivi di capitale - imposizione
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva | dal 2018 |
Data di pubblicazione: 08.06.2020
Stato | Attiva |
Scheda valida per gli anni di tassazione | dal 2018 |
Data di pubblicazione: | 08.06.2020 |
La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una SA a tutti gli effetti per cui le sono applicabili tutte le relative norme d’imposizione: doppia imposizione economica, normative concernenti le ristrutturazioni, riduzione per partecipazione sull'utile e sul capitale per la SICAF stessa e per le persone giuridiche che ne detengono le quote, eccetera. Essa è quindi imposta come soggetto fiscale indipendente quale società di capitali (art. 59 cpv. 2 LT e art. 49 cpv. 2 LIFD). Le aliquote delle società di capitali sono applicabili.
I fondi contrattuali d’investimento, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e società di investimento a capitale variabile (SICAV)
- senza possesso fondiario diretto non sono considerati soggetti fiscali indipendenti e i relativi redditi e sostanza vengono imposti per trasparenza presso i detentori delle quote al loro domicilio (per le persone giuridiche: senza diritto alla riduzione per partecipazioni). L’amministrazione del fondo fornisce un’attestazione annuale comprovante la quota di reddito e di utile in capitale distribuiti;
- con possesso fondiario diretto, fondamentalmente per una questione pratica, vengono trattati quali soggetti fiscali a sé stanti e sono imposti al luogo della loro amministrazione effettiva. Si sostituiscono in tutti gli obblighi fiscali al detentore delle quote, il quale non sarà più imposto sugli elementi di sostanza e di reddito già tassati presso di essi. In base agli art. 59 cpv. 2 LT e 49 cpv. 2 LIFD vengono assimilati alle altre persone giuridiche: l’utile imponibile è stabilito sulla base degli art. 74 cpv. 3 LT e 66 cpv. 3 LIFD e l’imposta sul capitale è prelevata sulla base della sostanza immobiliare netta secondo l’art. 86 LT.
Aliquote applicabili:
- Utile: 4% per l’IC (art. 79 LT) e 4,25 % per l’IFD (art. 72 LIFD)
- Capitale: 1,5‰ per l’IC; il capitale inferiore a CHF 50'000 non è imponibile (art. 87 LT)
- Imposta immobiliare: 2‰ (art. 98 lett. b LT) + ev. supplementi art. 314c (vedi scheda ALIQUOTE – SUPPLEMENTI)
Per gli investimenti collettivi di capitale (fondi contrattuali d'investimento, SAcCol e SICAV) che realizzano sia redditi da immobili sia altri redditi occorre procedere ad una ripartizione (art. 19 cpv. 1 lett. e LT, art. 45 cpv. 3 LT, art. 74 cpv. 3 LT, art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD, art. 66 cpv. 3 LIFD), vedi allegato II Circolare AFC n. 25 del 23 febbraio 2018 e scheda INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE CON POSSESSO FONDIARIO DIRETTO – DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE.
Riferimenti
N. BERNARDONI-P. BORTOLOTTO, La fiscalità dell’azienda nel nuovo
diritto federale e cantonale ticinese, Tipo Print di Roncoroni+Sulmoni,
Mendrisio 2010, pagg. 46-60 e pagg. 121-122
Circolare AFC n. 25 del 23.02.2018, Imposizione degli investimenti
collettivi di capitale e dei loro investitori
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
---|---|---|---|---|
LT | 59 | 2 | ||
LIFD | 49 | 2 | ||
LT | 74 | 3 | ||
LIFD | 66 | 3 | ||
LT | 86 | |||
LT | 79 | |||
LIFD | 72 | |||
LT | 87 | |||
LT | 98 | b | ||
LT | 314c | |||
LT | 19 | 1 | e | |
LT | 45 | 3 | ||
LIFD | 20 | 1 | e |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione