Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
![]() |
![]() |
|
Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
10.12.2023 | ||
Investimenti collettivi di capitale - principi |
Investimenti collettivi di capitale - principi
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 08.06.2020
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 08.06.2020 |
Base legale e circolari
- Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31), entrata in vigore l'01.01.2007 in sostituzione della Legge federale sui fondi d’investimento del 18.03.1994
- Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol; RS 951.311), entrata in vigore l'01.01.2007
- Circolare AFC n. 25 del 23.02.2018, Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori
Definizione
Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato (art. 7 cpv. 1 LICol).
Secondo la LICol, gli investimenti collettivi di capitale si suddividono in:
- FONDI APERTI (open-end), art. 8 LICol: gli investitori vantano un diritto immediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario:
- Fondi contrattuali di investimento, art. 25 segg. LICol
- Società di investimento a capitale variabile (SICAV), art. 36 segg. LICol
- FONDI CHIUSI (close-end), art. 9 LICol: gli investitori possono uscire dall’investimento collettivo solo per tramite cessione o vendita delle quote:
- Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), art. 98 segg. LICol
- Società d’investimento a capitale fisso (SICAF), art. 110 segg. LICol
Particolarità
Gli immobili dei fondi contrattuali di investimento vengono iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo con menzione dell’appartenenza al fondo immobiliare (art. 86 cpv. 2bis OICol). Ai fini fiscali per contro è il fondo (e non la sua direzione) ad essere iscritto quale contribuente.
Si vedano pure le schede:
INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE – TIPOLOGIE
INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE – IMPOSIZIONE
INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE CON POSSESSO FONDIARIO DIRETTO – DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
Riferimenti
N. BERNARDONI-P. BORTOLOTTO, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Tipo Print di Roncoroni+Sulmoni, Mendrisio 2010, pagg.46-60
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
---|---|---|---|---|
LICol | div. | |||
OICol | div. | |||
OICol | 86 | 2bis |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione