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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
05.05.2024
TUI - deducibilità delle perdite ordinarie

TUI - deducibilità delle perdite ordinarie

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva dal 2017

Data di pubblicazione: 22.06.2020

Stato Attiva
Scheda valida per gli anni di tassazione dal 2017
Data di pubblicazione: 22.06.2020
L'art. 134a LT stabilisce la deducibilità dalla TUI delle perdite ordinarie relative all'anno della vendita oppure di periodi precedenti (entro i limiti stabiliti dall'art. 75 LT) che non abbiano potuto essere compensate con utili ordinari.

Se, dopo la compensazione con gli utili TUI, rimane un'eccedenza di perdite, questa potrà essere computata sui periodi fiscali successivi nell'ambito dell'imposta ordinaria sull'utile.

Vedi esempi allegati.

Le perdite ordinarie possono essere computate sulla TUI soltanto dopo che la tassazione ordinaria dell’anno della vendita è cresciuta in giudicato.
Nemmeno le perdite già accertate degli esercizi precedenti possono essere computate sulla TUI finché la tassazione dell'anno della vendita non sarà cresciuta in giudicato (esse andranno dapprima compensate con un eventuale utile ordinario dell'anno).

Vi sono due possibilità:
  • la notifica TUI viene emessa una volta cresciuta in giudicato la tassazione ordinaria, deducendo la perdita che ne risulta (nella pratica le due decisioni di tassazione - TUI e ordinaria - possono anche essere notificate contemporaneamente); oppure
  • la notifica TUI viene emessa senza deduzione di alcuna perdita; la stessa sarà dedotta in sede di revisione dopo che la tassazione ordinaria sarà cresciuta in giudicato.
L'autorità fiscale  procede alla revisione della tassazione TUI dopo la crescita in giudicato della tassazione ordinaria, senza che il contribuente inoltri un'istanza di revisione.

Si veda pure la scheda TUI - APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE DELLE PERDITE ed i relativi esempi allegati.
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 134a

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione