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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
05.05.2024
TUI - PPP, diritto esclusivo oppure diritto d'uso riservato di parti comuni

TUI - PPP, diritto esclusivo oppure diritto d'uso riservato di parti comuni

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 15.02.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 15.02.2021
Principio
La proprietà per piani (PPP) è una forma particolare di comproprietà che conferisce al comproprietario il diritto esclusivo su una determinata parte di edificio (art. 712a CC).
Il fondo base è quindi suddiviso in fogli PPP, ai quali sono attribuite quote di valore espresse, di regola, in millesimi (art. 712b cpv. 1 CC).
Sono parti comuni tutte le parti dell'immobile che non sono oggetto di un diritto esclusivo (art. 712b cpv. 2 CC).
Il regolamento per l'uso e l'amministrazione può inoltre prevedere il diritto d'uso riservato di parti comuni (parcheggi interni o esterni, cantine, ripostigli, eccetera). La cessione di parti comuni in diritto d'uso riservato può avvenire soltanto tra condòmini tramite la modifica del piano di attribuzione nel regolamento per l'uso e l'amministrazione della PPP.
Per alcune parti dell'immobile (più frequente è il caso dei posti auto) si può quindi avere la costituzione sotto forma di diritto in uso esclusivo (foglio PPP), oppure quale diritto d'uso riservato di una parte comune.

Cessione di un foglio PPP

La cessione di un foglio PPP rappresenta un'alienazione imponibile attraverso la TUI (art 124 cpv. 2 LT).
Il valore d'investimento è calcolato in proporzione alle quote PPP iscritte a Registro fondiario e non è concesso utilizzare altre chiavi di ripartizione. Al di là del costo base del complesso immobiliare, è tuttavia possibile tener conto di interventi specifici purché chiaramente attribuibili ad una singola quota (ad esempio rifiniture su richiesta dell'acquirente in aggiunta a quelle standard).
Anche nel caso, ad esempio, dei posteggi è necessario attenersi alla suddivisione in millesimi e non è consentito assegnare alla parte dell'immobile adibita a parcheggi un valore calcolato secondo criteri diversi.

Cessione di un diritto d'uso riservato

Pure la cessione di un diritto d'uso riservato rappresenta un'alienazione imponibile attraverso la TUI, benché non vi sia un trapasso di proprietà, in quanto i suoi effetti gli sono parificabili quanto al potere di disporre (art 124 cpv. 1 LT).
Spesso l'attribuzione in uso riservato ha luogo contemporaneamente alla vendita di un foglio PPP; di conseguenza l'assoggettamento TUI avviene nell'ambito dell'imposizione dell'alienazione della PPP.
Il valore d'investimento di un diritto d'uso riservato è pari a zero, non essendogli assegnati dei millesimi (salvo il caso in cui esso sia stato acquistato separatamente e vi sia quindi una TUI in cui ne sia definito il prezzo di acquisto).


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 282-283
A. PINCHETTI, Nozioni di registro fondiario e prontuario delle operazioni, edito dall'Ordine nei notai del Cantone Ticino, 3a edizione, Locarno 2009, pagg. 70-95 
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 124 1
LT 124 2
CC 712a
CC 712b

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione