Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
10.12.2023 | ||
TUI - alienazione di quote di partecipazione a società immobiliari, casi particolari |
TUI - alienazione di quote di partecipazione a società immobiliari, casi particolari
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 15.02.2021
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 15.02.2021 |
In generale
È imponibile attraverso la TUI sulla base dell'art. 124 cpv. 2 lett. h LT l'alienazione di quote di partecipazione a società immobiliari, in quanto comporta il trasferimento del potere di disporre dei beni immobili da esse detenuti.
Casi particolari
Aumento del capitale azionario o sociale di una società immobiliare
Vi è imposizione TUI a condizione che l'aumento di capitale provochi delle modifiche nell'azionariato che si configurano in un trasferimento del potere di disporre, cioè se i rapporti di partecipazione si modificano nella misura di oltre il 50% (cessione del diritto di sottoscrizione da parte dei vecchi azionisti). Vedi esempio allegato.
Vendita di azioni di una società immobiliare ad una propria società (trasposizione)
La cessione di diritti di partecipazione di una società immobiliare dalla sostanza privata ad una propria società (posseduta per almeno il 50% del capitale) è considerata una ristrutturazione di patrimonio e non una vera e propria vendita. Di conseguenza non vi è alcuna imposizione TUI, indipendentemente dal fatto se l'operazione adempie le condizioni per essere considerata una trasposizione secondo l'art. 19a cpv. 1 lett. b LT.
Liquidazione parziale indiretta di una società immobiliare
Considerato come la TUI colpisce le riserve occulte sull’immobile esistenti al momento della vendita, mentre il reddito derivante dalla liquidazione parziale indiretta coincide con la parte di prezzo di vendita corrispondente alle riserve aperte distribuibili al momento della vendita (e distribuite entro 5 anni dalla stessa), non vi è cumulo di due imposte sullo stesso oggetto, e di conseguenza la TUI è prelevata sulla vendita di azioni di società immobiliari anche nei casi di liquidazione parziale indiretta.
Ristrutturazioni con trasferimento di partecipazioni in società immobiliari
I trasferimenti di partecipazioni di società immobiliari nell'ambito di ristrutturazioni giusta gli art. 18 e 70 LT beneficiano del differimento giusta l'art. 125 lett. e LT. È riservata la tassazione a posteriori secondo la procedura di cui agli art. 236-238 LT nei casi di cui ai cpv. 2 e 4 dell'art. 70 LT.
Quasi fusione con ripresa di una società immobiliare
Nell'ambito di una quasi fusione dove la società ripresa è una società immobiliare, l'assoggettamento alla TUI presuppone che gli azionisti originari della società ripresa partecipino alla società assuntrice in misura non superiore al 50% (in caso contrario ci si troverebbe di fronte ad una trasposizione).
In caso di incorporazione successiva entro 5 anni, l'eventuale tassazione TUI potrà essere oggetto di revisione secondo la procedura di cui agli art. 232-234 LT e beneficiare del differimento.
Riferimenti
N. BERNARDONI-P. BORTOLOTTO, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Tipo Print di Roncoroni+Sulmoni, Mendrisio 2010, pagg. 849-850
Circolare AFC n. 5 del 01.06.2004, Ristrutturazioni, p.ti 4.1.1.4 e 4.1.7
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
---|---|---|---|---|
LT | 124 | 2 | h | |
LT | 19a | 1 | b | |
LT | 19a | 1 | a | |
LT | 18 | |||
LT | 70 |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione