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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
28.04.2024
TUI - procedura

TUI - procedura

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 08.02.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 08.02.2021
Gli art. 214 (dichiarazione d'imposta), 215 (doveri del notaio) e 216 cpv. 1 (notifica) LT trattano le norme di procedura specifiche applicabili in ambito TUI.
Giusta l'art. 213 LT, per gli altri aspetti di procedura, sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195-208 LT).
L'art. 216 cpv. 2 LT rimanda agli art. 206-208 e 227-231 LT per le procedure di reclamo e ricorso contro le notifiche di tassazione TUI.

Dichiarazione d'imposta

Contenuto

Secondo il cpv. 1 dell'art. 214 LT,  la dichiarazione d'imposta TUI deve essere "completa e veritiera" ed indicare in particolare il valore di alienazione, il valore di acquisto e i costi d'investimento.

È richiesto al contribuente di allegare alla dichiarazione:
  • il contratto di vendita;
  • il contratto di acquisto;
  • la distinta dei costi di costruzione con la relativa documentazione;
  • la documentazione relativa alle altre deduzioni richieste;
  • la certificazione del valore di stima di 20 anni prima (se fatto valere).
Formulario per la dichiarazione

L'art. 215 cpv. 4 LT prescrive che il notaio rogante consegni all'alienante il formulario per la dichiarazione d'imposta. Quando non è previsto l'atto pubblico, l'alienante è tenuto a richiedere il modulo all'autorità di tassazione (art. 214 cpv. 2 LT).
Il modulo può essere scaricato dal sito della Divisione delle contribuzioni, all'indirizzo www.ti.ch/etax, nella sezione Imposte sugli utili immobiliari, dove si trovano pure le relative istruzioni ed un calcolatore dell'imposta.

Termine di inoltro

La dichiarazione d'imposta TUI deve essere presentata:
  • entro 30 giorni dall'iscrizione a Registro fondiario, oppure
  • entro 30 giorni dalla data di conclusione del negozio giuridico per i trasferimenti per i quali non è prevista l'iscrizione a Registro fondiario (ad esempio le vendite di azioni di società immobiliari).
Questo termine può essere prorogato dall'autorità di tassazione (art. 214 cpv. 3 LT).

Competenze

La dichiarazione d'imposta deve essere presentata dall'alienante (art. 214 cpv. 1 LT). Coloro i quali non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera (così come i membri di una comunione ereditaria) sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera (art. 214 cpv. 4 e 5 LT).

Notifica

La notifica di tassazione è intimata unicamente all'alienante (art. 216 cpv. 1 LT), rispettivamente al suo rappresentante.
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 213
LT 214
LT 215
LT 216

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione