Alla scadenza del diritto di superficie, il proprietario del fondo gravato acquisisce la proprietà delle costruzioni, che divengono così parte integrante del suo fondo.
Vi è quindi una tassazione TUI (art. 124 cpv. 2 lett. d LT), sia che per contratto sia stato previsto il pagamento di un’indennità di riversione, sia che non si abbia previsto il pagamento di alcuna indennità (in tal caso il valore di alienazione sarà pari a zero).
Quale data di acquisto è determinante la data di costituzione o di acquisto del diritto di superficie se il fondo era già edificato, oppure la data del termine della costruzione (rilascio del permesso di abitabilità oppure collaudo) se il fondo è stato edificato in seguito.
La data di vendita coincide invece con la data di soppressione della particella corrispondente al diritto di superficie.
Se alla scadenza non vi sono costruzioni sul fondo gravato dal diritto di superficie (perché per contratto è stato previsto il ripristino del fondo allo stato precedente la costituzione del diritto o perché già non vi erano costruzioni), non vi sarà alcuna cessione di immobili e quindi nessuna TUI; potranno per contro essere dedotti dall'utile l'eventuale valore residuo delle costruzioni ed i relativi costi di demolizione, previo scioglimento dell'eventuale accantonamento effettuato.
Nell'allegato, tramite due esempi, vengono descritte le conseguenze fiscali di un diritto di superficie per sé stante e permanente.
Nella scheda DIRITTO DI SUPERFICIE - DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPONIBILI è indicato come definire il valore di alienazione soggetto a TUI al momento del trapasso di proprietà e il canone per l'utilizzo del suolo imponibile attraverso l'imposta ordinaria nel corso della durata del diritto di superficie.
Vedi anche scheda
DIRITTO DI SUPERFICIE - ASPETTI FISCALI