Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
15.09.2024 | ||
Diritto di superficie tacito o di fatto - aspetti fiscali |
Diritto di superficie tacito o di fatto - aspetti fiscali
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 08.02.2021
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 08.02.2021 |
Diritti di superficie "taciti" o "di fatto", cioè non iscritti a Registro fondiario né come fondi né come servitù, non possono essere fiscalmente ammessi.
- Eventuali situazioni in cui sono stati costruiti degli edifici su un fondo altrui senza la necessaria iscrizione a Registro fondiario devono essere regolarizzate:
- mediante iscrizione a Registro fondiario del diritto di superficie (quale servitù o eventualmente quale fondo, in caso di diritto per sé stante e permanente); oppure
- tramite cessione degli investimenti al proprietario del fondo. La differenza tra il valore di cessione (valore venale) e il valore contabile-fiscale sarà imposta ordinariamente.
- Le costruzioni su fondi altrui senza la necessaria iscrizione a Registro fondiario vengono considerate a tutti gli effetti di proprietà del detentore del terreno su cui sono edificate. Di conseguenza:
- l'imposta immobiliare è prelevata interamente presso il proprietario del fondo;
- il valore dell'investimento delle costruzioni iscritto all'attivo è parificato ad un prestito nei confronti del proprietario del fondo ed eventuali ammortamenti sulla costruzione non sono ammessi e vengono ripresi quale prestazione valutabile in denaro. Vengono inoltre conteggiati gli interessi ai tassi minimi previsti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- eventuali costi relativi al finanziamento della costruzione sono ammessi (riservata l'applicazione degli art. 67 cpv. 1 lett. d LT e 65 LIFD), in quanto considerati costi per il finanziamento del prestito nei confronti del proprietario del fondo, vedi punto precedente;
- occorre procedere alle correzioni del caso, qualificando quali prestazioni valutabili in denaro, rispettivamente quali apporti, costi e ricavi registrati in contabilità ma di competenza del proprietario del fondo (ricavi da affitti, costi di manutenzione, eccetera), come pure l'eventuale valore di mercato dell'affitto se l'immobile è occupato dalla società stessa.
Caso particolare: concessione
Per il caso particolare della "concessione" da parte di un ente pubblico si veda la scheda CONCESSIONE.
Nota: contratti di locazione "al grezzo"
Non deve essere confusa con i diritti di superficie "taciti" o "di fatto" (costruzione ex novo di edifici su fondi altrui) la locazione di immobili allo stato grezzo, ai quali è il conduttore ad apportare a sue spese le ristrutturazioni necessarie per il proprio utilizzo. Questa forma di contratto è trattata nella scheda CONTRATTO DI LOCAZIONE "AL GREZZO" - INVESTIMENTI IN STABILI PRESI IN AFFITTO - ASPETTI FISCALI.
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione