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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
29.04.2024
Domicilio fiscale, appartenenza personale ed economica e assoggettamento illimitato o limitato

Domicilio fiscale, appartenenza personale ed economica e assoggettamento illimitato o limitato

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 06.04.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 06.04.2021
Allo scopo di attribuire correttamente il potere impositivo è opportuno stabilire anzitutto luogo e tipo di domicilio fiscale del contribuente.

A. Domicilio principale (o primario)

Presso il domicilio fiscale principale la persona giuridica, in virtù della sua appartenenza personale, è assoggettata illimitatamente, vale a dire per tutti gli elementi ad eccezione di quelli attribuiti ai domicili accessori (art. 62 cpv. 1 LT e 52 cpv. 1 LIFD).
Giusta gli art. 20 cpv. 1 LAID, 60 LT e 50 LIFD, il domicilio fiscale principale si trova presso la sede designata dagli statuti (art. 56 CC) oppure laddove si trovano la direzione e l'amministrazione effettiva che solitamente si concentrano alla sede statutaria (anche se l'attività aziendale dovesse essere svolta altrove).
Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla scheda DOMICILIO PRINCIPALE - SEDE STATUTARIA E AMMINISTRAZIONE EFFETTIVA.

B. Domicilio accessorio

Il domicilio accessorio comporta un assoggettamento limitato della persona giuridica, sulla base di un'appartenenza economica (art. 62 cpv. 2 LT e 52 cpv. 2 LIFD).

L'art. 61 LT, che riprende l'art. 21 LAID, e l'art. 51 LIFD definiscono le situazioni in cui si è in presenza di un domicilio accessorio (scheda DOMICILIO ACCESSORIO).

Nell'ambito del diritto fiscale intercantonale, si distinguono due tipi di domicilio accessorio.
  1. Domicilio speciale
    Il domicilio speciale è legato ad un oggetto imponibile totalmente o principalmente al domicilio accessorio.
    È il caso degli immobili d'investimento, ma può pure essere il luogo principale dell'attività aziendale, qualora non si trovasse presso il domicilio primario.

  2. Domicilio secondario
    Ci si trova di fronte ad un domicilio secondario quando nel Cantone si svolge una parte dell'attività aziendale della persona giuridica, che principalmente si svolge in un altro luogo (presso il domicilio principale o speciale).
    In altre parole il domicilio secondario corrisponde al luogo di situazione di uno stabilimento d'impresa.
Vedi schema allegato.


Riferimenti
P. LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Stämpfli Edizioni, 3a edizione, Berna 2015, pagg. 24-25 e 46-50
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 60
LT 62 1
LT 62 2
LIFD 50
LIFD 52 1
LIFD 52 2
LAID 20 1

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione