Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
17.09.2024 | ||
Imposta minima - principi |
Imposta minima - principi
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva | dal 2018 |
Data di pubblicazione: 15.02.2021
Stato | Attiva |
Scheda valida per gli anni di tassazione | dal 2018 |
Data di pubblicazione: | 15.02.2021 |
Calcolo
L’imposta minima ammonta all'1‰ del valore di stima degli immobili situati nel Cantone alla fine dell’esercizio commerciale (art. 90 cpv. 1 LT). Non vi è alcun calcolo pro rata.
Applicazione
L’imposta minima è prelevata a livello cantonale (il comune applicherà il moltiplicatore) presso le società di capitali e le società cooperative quando essa supera la somma dell’imposta sull'utile e dell’imposta sul capitale, in loro sostituzione (art. 88 e 90 cpv. 2 LT). Vanno considerate unicamente le imposte ordinarie di spettanza del Canton Ticino (non il carico d’imposta complessivo della società). L'imposta TUI non viene presa in conto, trattandosi di un'imposta speciale.
Eccezioni
Dall'01.01.2018 le "società di capitali e cooperative innovative", dette anche "start-up" possono beneficiare, su richiesta, dell’esenzione dall'imposta minima (art. 89 LT). Per i requisiti si veda la scheda SOCIETÀ INNOVATIVE (START-UP).
Vedi anche
Scheda IMPOSTA MINIMA – RIPARTO INTERCOMUNALE.
Riferimenti
Sentenza del Tribunale d’appello n. 264 del 25.06.1982 (in RTT 1978-82, pag. 646 segg.)
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
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LT | 88 | |||
LT | 89 | |||
LT | 90 |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione