Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
11.10.2024 | ||
Domicilio principale - sede statutaria e amministrazione effettiva |
Domicilio principale - sede statutaria e amministrazione effettiva
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 06.04.2021
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 06.04.2021 |
Principio
Gli art. 20 cpv. 1 LAID, 60 LT e 50 LIFD definiscono quale domicilio fiscale principale, dove la persona giuridica è assoggettata illimitatamente, il luogo della sede statutaria oppure dell'amministrazione effettiva.
Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata (vedi scheda DOPPIA IMPOSIZIONE INTERCANTONALE).
Confronto tra diritto intercantonale e internazionale
In campo intercantonale, il domicilio fiscale principale si trova di principio presso la sede designata dagli statuti (art. 56 CC). Soltanto qualora essa risulti puramente formale (in altre parole "fittizia" o "bucalettere"), il luogo dove è esercitata l'amministrazione effettiva assumerà il ruolo di domicilio fiscale principale.
Il Tribunale federale ha stabilito che in presenza alla sede statutaria di importanti infrastrutture (wesentilche Büroinfrastrukturen), in particolare uffici e personale, spetta all'autorità fiscale portare la prova che l'amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo.
Nelle relazioni internazionali, se la sede statutaria oppure la direzione effettiva si trovano in Svizzera, la persona giuridica è assoggettata alle imposte sulla base del diritto interno. Possibili conflitti potranno essere risolti sulla base della convenzione contro la doppia imposizione eventualmente stipulata con lo Stato estero interessato.
Nota: nell'ambito del diritto internazionale per evitare la doppia imposizione, i termini "residenza" (al posto di domicilio) e "direzione effettiva" (al posto di amministrazione effettiva) assumono in pratica lo stesso significato (cfr. art. 4 par. 1 e 3 MC-OCSE).
Definizione di amministrazione effettiva
Il Tribunale federale ha sviluppato un'ampia giurisprudenza, secondo cui l'amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolge la direzione corrente della società (day-to-day management o, tradotto in italiano "gestione quotidiana degli affari").
In altre parole la direzione effettiva si situa laddove vengono svolte le attività di conduzione degli affari e prese le principali decisioni relative agli affari correnti dell'impresa. Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto, rispettivamente dove vengono tenute le redini della società, dove sono concentrate le decisioni strategiche, dove è svolta l'attività dirigenziale (anche se non vi si trovasse alcun attivo) e dove la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale.
In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l'amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui si oppongono da un lato la semplice attività amministrativa (intesa come la tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, eccetera) e dall'altro le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del Consiglio di amministrazione.
La direzione corrente va oltre i lavori puramente amministrativi e subordinati (svolti di regola da semplici impiegati), in quanto presuppone il potere di concludere gli affari, ma si distingue pure da un più alto livello di direzione (central management and control), poiché il potere viene esercitato in maniera regolare (day-to-day) per sovraintendere alle operazioni correnti, anziché più sporadicamente per la gestione degli affari strategici.
A meno che la gestione non si concentri nelle mani di una sola persona, che opera in più luoghi senza che la società disponga di personale o infrastrutture specifiche, il luogo nel quale si tengono le riunioni del Consiglio di amministrazione o l'Assemblea generale rispettivamente nel quale vivono gli azionisti non ha invece rilievo.
Neppure il luogo in cui si svolge l'attività aziendale, qualora la direzione corrente fosse effettivamente svolta altrove, non è determinante.
Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello in cui è svolta in maniera preponderante.
Riferimenti
P. LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Stämpfli Edizioni, 3a edizione, Berna 2015, pagg. 46-48
J.-B. PASCHOUD/R. GANI, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 1-16 ad art. 50 LIFD
F. DE LE COURT, Administration et direction effectives, in Steuer Revue 5/2016 pagg. 404-420
Sentenza TF 2C_888/2019 del 05.01.2021
Sentenza TF 2C_483/2016 dell'11.11.2016
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
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LT | 60 | |||
LAID | 20 | 1 | ||
LIFD | 50 |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione