Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
|||
Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
07.10.2024 | ||
Stabilimento d'impresa - cantieri e consorzi |
Stabilimento d'impresa - cantieri e consorzi
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 06.04.2021
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 06.04.2021 |
Per i principi generali si faccia riferimento alle schede DOMICILIO ACCESSORIO e STABILIMENTO D'IMPRESA.
Cantieri
- Rapporti intercantonali: l'esistenza di uno stabilimento d'impresa è riconosciuta soltanto per cantieri di una certa importanza economica, solitamente della durata di più anni.
Secondo il Tribunale federale, per i cantieri di costruzione, il criterio di permanenza delle installazioni va interpretato non soltanto dal punto di vista temporale, ma pure sulla base di criteri economici: costituiscono perciò uno stabilimento d'impresa importanti e costosi cantieri (notevoli lavori di sovrastruttura, dighe, eccetera) la cui durata di costruzione, di qualche anno, è condizionata tecnicamente dalla natura e dall'ampiezza dell'opera da erigere e che richiedono quindi ad esempio l'esecuzione di strade d'accesso, impianti di lavorazione, mense, ospedali di cantiere, officine di riparazione e uffici di direzione lavori.
Non possono invece essere considerati quali stabilimenti d'impresa cantieri di durata limitata (anche superiore ad un anno) che dispongono delle usuali installazioni di cantiere (gru, silos, baracche per il personale, attrezzature e uffici edili, eccetera). - Rapporti internazionali: cantieri di costruzione e di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi rappresentano uno stabilimento d'impresa, con riserva di applicazione di un'eventuale convenzione contro la doppia imposizione con lo Stato estero che stabilisca termini più lunghi o condizioni più restrittive.
Diversi cantieri non devono essere valutati come un'unica base fissa, ma ognuno di essi deve adempiere di per sé le esigenze poste da diritto di doppia imposizione.
Consorzi
I consorzi non sottostanno all'imposizione come tali (utili e sostanza vengono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli partecipanti). Tuttavia, per stabilire l'assoggettamento dei singoli consorziati in virtù dell'appartenenza economica, occorre valutare il consorzio nel suo insieme: qualora, in base ai criteri validi in ambito intercantonale e internazionale, si possa ritenere che sul territorio il consorzio nel suo insieme disponga di uno stabilimento d'impresa, tutti i partecipanti al consorzio saranno imponibili limitatamente in Ticino, rispettivamente in Svizzera, giusta gli art. 61 cpv. 1 lett. a LT e 51 cpv. 1 lett. a LIFD, poco importa a quanto ammonti la loro quota di partecipazione allo stesso oppure quale sia la durata della loro presenza sul territorio.
Nota: l'assoggettamento dato dalla partecipazione ad un consorzio può perdurare anche dopo lo smantellamento delle infrastrutture e la fine dei lavori, fino al momento in cui avviene la liquidazione dello stesso e la distribuzione degli utili ai partecipanti al consorzio.
Subappalto
Nel caso invece del subappalto, ogni ditta subappaltante viene valutata singolarmente per stabilire se adempie i requisiti per essere assoggettata alle imposte in virtù dell'appartenenza economica.
Riferimenti
DTF 110 IA 190 consid. 4c
Sentenza TF 2C_518/2010 del 10.05.2010
Sentenza CDT 80.2007.175 dell'08.06.2009
Steuer Revue 40/1985 pagg. 361-366
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
---|---|---|---|---|
LT | 61 | 1 | a | |
LT | 61 | 1 | b | |
LT | 61 | 3 | ||
LIFD | 51 | 1 | a | |
LIFD | 51 | 1 | b | |
LIFD | 51 | 2 |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione