Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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01.12.2024 | ||
Doppia imposizione intercantonale e principio della buona fede |
Doppia imposizione intercantonale e principio della buona fede
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 06.04.2021
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 06.04.2021 |
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un contribuente il cui comportamento lede il principio costituzionale della buona fede non è protetto dalla doppia imposizione intercantonale.
In particolare al contribuente è negato il diritto di ricorso contro una doppia imposizione qualora:
- abbia volontariamente omesso di informare l'autorità fiscale circa il diritto di un altro Cantone ad assoggettarlo.
Nella fattispecie oggetto della sentenza TF 2C_655/2016 del 17.07.2017, è stato negato il divieto di doppia imposizione intercantonale ad una società che aveva consapevolmente tralasciato di segnalare all'autorità fiscale la presenza di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, accettando senza riserve un'imposizione integrale, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un obbligo fiscale in un altro Cantone; - non abbia intenzionalmente avvisato l'autorità fiscale riguardo alla pretesa fiscale da parte di un altro Cantone.
Il Tribunale federale ha ritenuto che un contribuente che non contesta l'imposizione da parte di un Cantone e paga l'imposta senza riserve, pur essendo a conoscenza della rivendicazione della sovranità fiscale da parte di un altro Cantone e quindi di una possibile doppia imposizione, si comporta in modo contradditorio e non agisce in buona fede (sentenza TF 2C_539/2017 del 07.02.2019); - abbia deliberatamente fornito dichiarazioni false in merito al diritto concorrente di imponibilità di un altro Cantone.
Nel caso affrontato nella sentenza TF 2C_592/2018 del 01.10.2019, il rappresentante della ricorrente aveva detto il falso asserendo di disporre di un'infrastruttura presso la propria sede statutaria, così da indurre l'autorità fiscale a ritenere che l'amministrazione effettiva venisse svolta nel Cantone. Non appena venuta a conoscenza della rivendicazione dell'assoggettamento illimitato da parte di un altro Cantone, la contribuente aveva presentato una domanda di revisione presso il primo Cantone e ricorso contro la decisione pregiudiziale di assoggettamento del secondo Cantone. Nonostante ciò il Tribunale federale ha giudicato contrario alla buona fede il fatto di fornire delle false dichiarazioni, con l'intento di evitare l'imposizione laddove veniva svolta l'amministrazione effettiva; - abbia consapevolmente dato ragguagli fuorvianti concernenti il proprio obbligo fiscale.
Se un'autorità fiscale impone illimitatamente un contribuente, poiché questi ha dichiarato che l'amministrazione effettiva si svolge nel Cantone (dove si trova la sede statutaria), non può essere fatto valere il divieto di doppia imposizione intercantonale quando, in un secondo tempo, viene accertato (e ammesso dal contribuente) che l'amministrazione effettiva è svolta in un altro Cantone. Il Tribunale federale (sentenza TF 2C_663/2019 del 26.03.2020) giudica che un tale modo di agire sia contradditorio e contrario al principio della buona fede e che appaia come un abuso di diritto.
Un contribuente che è a conoscenza di un diritto concorrente di tassare da parte di più Cantoni deve perciò informare tutte le autorità fiscali interessate in maniera completa e veritiera e deve evitare di riconoscere incondizionatamente la sovranità fiscale di un Cantone, ad esempio inoltrando la dichiarazione fiscale o pagando il dovuto d'imposta senza riserve oppure accettando in maniera tacita o esplicita una decisione di tassazione (non opponendovi reclamo o ricorso).
Riferimenti
Sentenza TF 2C_655/2016 del 17.07.2017
Sentenza TF 2C_539/2017 del 07.02.2019
Sentenza TF 2C_592/2018 del 01.10.2019
Sentenza TF 2C_663/2019 del 26.03.2020
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
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