Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
10.12.2023 | ||
Leasing immobiliare - aspetti fiscali |
Leasing immobiliare - aspetti fiscali
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 26.04.2021
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 26.04.2021 |
Le conseguenze fiscali dipendono dal fatto se:
- il contratto ha quale unico scopo l'utilizzo dell'immobile (alla scadenza è prevista la restituzione del bene, oppure l'acquisto avviene a valore venale senza tener conto delle rate corrisposte); oppure
- il contratto prevede il diritto d'opzione per l'acquisto.
1. Leasing senza diritto d'opzione per l'acquisto
Il contratto di leasing è fiscalmente parificato ad una locazione.
La rata leasing è interamente deducibile quale costo presso il prenditore di leasing e imponibile quale ricavo presso il proprietario dell'immobile. L'immobile potrà essere ammortizzato ai tassi fiscalmente ammessi.
Le spese di gestione, manutenzione e ristrutturazione sono di regola poste a carico del proprietario dell'immobile; si farà comunque riferimento alle condizioni definite nel contratto (salvo casi di prestazioni valutabili in denaro tra persone vicine).
2. Leasing con diritto d'opzione per l'acquisto
Il trattamento fiscale delle componenti delle rate leasing e del valore di riscatto presso il prenditore di leasing e presso il proprietario dell'immobile ai fini delle imposte ordinarie e della TUI è descritto in dettaglio nell'allegato.
Le spese di gestione, manutenzione e ristrutturazione sono di regola poste a carico del prenditore di leasing; si farà comunque riferimento alle condizioni definite nel contratto (salvo casi di prestazioni valutabili in denaro tra persone vicine).
Il prenditore di leasing può dedurre i costi di gestione e manutenzione di sua competenza; mentre dovrà riattivare eventuali costi di miglioria oppure costi di competenza del proprietario dell'immobile che dovesse assumersi (complemento del prezzo di acquisto).
Il proprietario dell'immobile può dedurre i costi che in base al contratto gli sono attribuiti; eventuali costi di sua competenza che dovesse assumersi il prenditore di leasing rappresentano un complemento del prezzo di vendita (imponibile TUI), controbilanciato da costi di pari importo deducibili TUI oppure ordinariamente a dipendenza dal genere di spesa.
Riferimenti
Circolare AFC n. 19 del 06.02.2008, Leasing di immobili commerciali o industriali
Circolare CSI n. 29 del 27.06.2007, Leasing di immobili commerciali o industriali
N. BERNARDONI-P. BORTOLOTTO, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Tipo Print di Roncoroni+Sulmoni, Mendrisio 2010, pagg. 181-193 e 1062-1064
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione