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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
05.05.2024
TUI - deducibilità dell'imposta TUI o IMVI

TUI - deducibilità dell'imposta TUI o IMVI

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.03.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.03.2021
Imposta a carico del venditore

Di principio l'imposta TUI è dovuta dal venditore (art. 127 cpv. 1 LT). Essa non rappresenta un costo deducibile dall'utile TUI, non potendo essere considerata né un costo d'investimento né un costo d'acquisto. Lo stesso principio valeva per la vecchia imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI), in vigore fino al 31.12.1994.


Imposta a carico dell'acquirente

Possono presentarsi diverse fattispecie in cui è l'acquirente ad accollarsi l'imposta sulla vendita immobiliare (TUI o IMVI).
  1. Assunzione dell'imposta per contratto

    Quando l'imposta TUI (così come la vecchia IMVI) è addossata contrattualmente al compratore, debitore nei confronti dell'autorità fiscale rimane comunque l'alienante e l'imposta rappresenta una porzione del valore di alienazione. Vedi scheda TUI - ASSUNZIONE DI COSTI DELL'ALIENANTE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE.
    L'imposta potrà essere dedotta dall'acquirente nell'ambito di un'eventuale futura vendita quale parte del prezzo di acquisto.

  2. Imposta a carico dell'acquirente per legge

    • Prezzo indicato dalle parti manifestamente inferiore al valore reale, art. 4 cpv. 2 della legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 (LIMVI), abrogata con effetto al 31.12.1994.
      Il valore di alienazione veniva rivalutato d'ufficio e l'acquirente era tenuto al versamento dell'imposta sul vantaggio ottenuto concludendo un affare ad un prezzo vantaggioso.
      L'imposta non potrà essere dedotta nell'ambito di un'eventuale futura vendita quale costo d'investimento.

    • Responsabilità solidale dell'acquirente con l'alienante per l'IMVI dovuta da quest'ultimo (art. 4 cpv. 5 LIMVI).
      L'acquirente era garante per il pagamento dell'IMVI dovuta dall'alienante.
      L'imposta non potrà essere dedotta nell'ambito di un'eventuale futura vendita quale costo d'investimento.

    • Ipoteca legale a garanzia della TUI a carico del terzo proprietario del pegno (art. 127 cpv. 3 LT).
      Debitore dell'imposta TUI rimane l'alienante, ma il terzo proprietario del pegno può essere chiamato a rispondere mediante l'istituto dell'ipoteca legale.
      Si distinguono i seguenti casi:
      • ipoteca legale nell'ambito di una vendita all'incanto su:
        • crediti d'imposta scaduti al momento dell'incanto (iscrizione nell'elenco oneri), computati sul prezzo di aggiudicazione.
          L'imposta potrà essere dedotta dall'acquirente nell'ambito di un'eventuale futura vendita quale parte del prezzo di acquisto;
        • crediti d'imposta non scaduti al momento dell'incanto (menzione nelle condizioni dell'incanto), imposti all'aggiudicatario nella misura in cui non siano coperti dal ricavo della vendita.
          L'imposta potrà essere dedotta dall'acquirente nell'ambito di un'eventuale futura vendita quale costo di acquisto;
      • ipoteca legale nell'ambito di una vendita a trattative private.
        L'imposta non potrà essere dedotta nell'ambito di un'eventuale futura vendita quale costo d'investimento.

Riferimenti
Sentenza CDT 80.1996.177 del 04.06.1997

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione