Il valore di acquisto deducibile dalla TUI è quello accertato nella precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri (art. 130 LT).
La scheda TUI - PRECEDENTE TRASFERIMENTO: PRECEDENTE TASSAZIONE E DURATA DI PROPRIETÀ descrive che cosa deve essere inteso come "precedente tassazione".
Non ci si può di principio scostare dal valore di alienazione accertato nell'ambito della precedente tassazione, a meno che esista un motivo che ne permetta la modifica entro i termini di legge (art. 232-238a LT).
Nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto prima dell'01.01.1995, sarà il valore di alienazione definito nella relativa tassazione IMVI ad essere preso in considerazione, ritenuto che:
- se il precedente trasferimento ha beneficiato del differimento in base alla LIMVI, ma non lo sarebbe stato secondo l'art. 125 LT, occorre riferirsi all'ultimo trasferimento effettivamente imposto (art. 316 LT);
- se nella tassazione IMVI si è proceduto a stabilire d'ufficio il valore di alienazione sulla base dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI, sarà il valore rivalutato ad essere determinante quale valore di acquisto.
È riservata l'applicazione dell'art. 129 cpv. 2 LT, secondo il quale - in caso di durata di proprietà superiore a 20 anni - il contribuente può chiedere che il valore di stima vigente 20 anni prima del trasferimento valga quale valore d'investimento fino a tale data. Vedi scheda TUI - VALORE D'INVESTIMENTO, SCELTA DEL VALORE DI STIMA E PARTE COLPITA TUI.
Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 199-205 e 387
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pag. 129