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Basi e riferimenti di calcolo

Principi

La stima di un fondo equivale al suo valore venale.
E' considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione (art. 16 Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare )

Criteri

Il valore venale è determinato seguendo i criteri di schematicità e di prudenzialità previsti dalla Legge
(art. 20 Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare.)

 

Casistica

1. Fondi edificabili
Sono i terreni liberi da costruzione, situati in zone edificabili definite dal Piano Regolatore comunale (PR).
I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado d'urbanizzazione
(art. 15 L.St. cpv. 1)  

2. Fondi edificati
Sono considerati tutti i terreni (sia in zona edificabile, sia fuori) con una o più costruzioni (art. 10 L.St. e art. 15 L.St. cpv.2)

3. Fondi non edificabili
Terreni non edificati, situati fuori dalle zone edificabili previste dal Piano Regolatore comunale (PR).
Esempi:
- fondi agricoli (art. 11 L.St.),
- fondi boschivi (art. 12 L.St.),
- fondi senza destinazione specifica (art. 14 L.St.)

Oggetti  particolari
Questi casi sono definiti dalla Legge secondo gli articoli 21, 22, 23, 24, 25