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Il datore di lavoro svizzero che assume dei lavoratori deve eseguire, almeno il giorno prima dell’inizio dell’attività, una notifica in linea (via internet) gratuita.

La procedura di notifica è consultabile sul sito dell'autorità federale www.sem.admin.ch.
All'indicazione "Annuncio in linea” occorre dapprima registrarsi quale cliente “Registrare” e solo successivamente si possono effettuare le notifiche “Annuncio”.

In via eccezionale, con l’accordo dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, è ammessa una procedura convenzionale (moduli ufficiali per posta o per fax).
Nel caso di una procedura convenzionale il modulo deve essere debitamente compilato e firmato. Le notifiche incomplete saranno oggetto di un rifiuto.
Continua a sottostare all'obbligo del permesso l’attività che supera i 90 giorni lavorativi o i tre mesi per anno civile.
Prima dell’inizio dell’attività occorre inoltrare una domanda di permesso al Servizio regionale degli stranieri competente.

Non possono beneficiare della procedura di notifica, ma sono soggetti all’obbligo del permesso di lavoro.

Il rilascio del permesso di lavoro è comunque subordinato all’esame del mercato del lavoro, ovvero i contingenti, la priorità dei lavoratori indigeni, il controllo delle condizioni di lavoro e di salario e le qualifiche.

Maggiori informazioni sui permessi di lavoro: www.ti.ch/popolazione

I datori di lavoro esteri che distaccano dei lavoratori in Svizzera e i prestatori di servizio indipendenti devono eseguire, almeno otto giorni prima dell’inizio dell’attività, una notifica in linea (via internet) gratuita.

La procedura di notifica è consultabile sul sito dell'autorità federale www.sem.admin.ch.
All'indicazione "Annuncio in linea” occorre dapprima registrarsi quale cliente “Registrare” e solo successivamente si possono effettuare le notifiche “Annuncio”.

In via eccezionale, con l’accordo dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, è ammessa una procedura convenzionale (modulo ufficiale per posta o per fax).
In tal caso, il modulo deve essere debitamente compilato e firmato.

Per i lavoratori distaccati, deve essere inoltre allegata la dichiarazione del datore di lavoro, concernente le condizioni lavorative e salariali minime vigenti in Svizzera. Le notifiche incomplete saranno oggetto di un rifiuto.

Continua a sottostare all'obbligo del permesso la prestazione di servizio che supera i 90 giorni lavorativi o i tre mesi per anno civile.

La domanda nominativa deve essere inoltrata, su moduli ufficiali, all’Ufficio della migrazione, Via Lugano 4, Bellinzona (maggiori informazioni: www.ti.ch/popolazione).

Ad accezione delle prestazioni di servizio nel contesto di accordi speciali tra la Svizzera e la UE/AELS (per es. Accordo sugli appalti pubblici, il trasporto aereo e i trasporti terrestri) non esiste un diritto al rilascio del permesso di lavoro.

Hanno l’obbligo di notifica dal primo giorno i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti distaccati che svolgono un’attività in uno dei settori dell’edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del servizio di sorveglianza e di sicurezza, del commercio ambulante, dell’industria del sesso e del paesaggismo (giardinaggio).

Negli altri casi sussiste l‘obbligo di notifica solo se l’attività lucrativa in Svizzera dura più di otto giorni per anno civile, indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta ininterrottamente o a giornate.

Nel caso di cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera per il conto di una ditta con sede in uno Stato dell’UE/AELS gli stessi devono essere stati ammessi a titolo permanente (almeno 12 mesi) sul mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell’UE/AELS.

Condizioni lavorative e salariali in Svizzera: www.distacco.ch

Obbligo di depositare una cauzione: www.zkvs.ch

I datori di lavoro esteri che distaccano dei lavoratori in Svizzera e i prestatori di servizio indipendenti devono eseguire, almeno otto giorni prima dell’inizio dell’attività, una notifica in linea (via internet) gratuita.

La procedura di notifica è consultabile sul sito dell'autorità federale www.sem.admin.ch.
All'indicazione "Annuncio in linea” occorre dapprima registrarsi quale cliente “Registrare” e solo successivamente si possono effettuare le notifiche “Annuncio”.

In via eccezionale, con l’accordo dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, è ammessa una procedura convenzionale (modulo ufficiale per posta o per fax). In tal caso, il modulo deve essere debitamente compilato e firmato. Le notifiche incomplete saranno oggetto di un rifiuto.

Continua a sottostare all'obbligo del permesso la prestazione di servizio che supera i 90 giorni lavorativi o i tre mesi per anno civile. La domanda nominativa deve essere inoltrata, su moduli ufficiali, all’Ufficio della migrazione competente (maggiori informazioni: www.ti.ch/popolazione).

Ad accezione delle prestazioni di servizio nel contesto di accordi speciali tra la Svizzera e la UE/AELS (per es. Accordo sugli appalti pubblici, il trasporto aereo e i trasporti terrestri) non esiste un diritto al rilascio del permesso di lavoro.

Hanno l’obbligo di notifica dal primo giorno i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti distaccati che svolgono un’attività in uno dei settori dell’edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del servizio di sorveglianza e di sicurezza, del commercio ambulante, dell’industria del sesso e del paesaggismo (giardinaggio).

Negli altri casi sussiste l‘obbligo di notifica solo se l’attività lucrativa in Svizzera dura più di otto giorni per anno civile, indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta ininterrottamente o a giornate.

Nel caso di cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera per il conto di una ditta con sede in uno Stato dell’UE/AELS gli stessi devono essere stati ammessi a titolo permanente (almeno 12 mesi) sul mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell’UE/AELS.

Condizioni lavorative e salariali in Svizzera: www.distacco.admin.ch

Obbligo di depositare una cauzione: www.zkvs.ch