Il diritto svizzero del lavoro prevede due tipi di contratti normali di lavoro (CNL): i contratti di lavoro con disposizioni relative al rapporto di lavoro (art. 359 CO) e contratti di lavoro che stabiliscono temporaneamente dei salari minimi vincolanti (art. 360a CO).
Questo tipo di CNL è direttamente applicabile ai singoli rapporti di lavoro di un determinato ramo, purché datore di lavoro e lavoratore non si siano accordati diversamente.
I Cantoni sono tenuti a emanare dei contratti normali di lavoro di questo genere per i lavoratori agricoli e per il personale domestico che disciplinino in particolare la durata del lavoro e del riposo nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.
Quale misura di accompagnamento all’Accordo sulla Libera circolazione delle persone, nei rami in cui non esiste un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale e in caso di offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo, possono essere emanati contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi vincolanti validi per l’intero ramo e modificabili solamente a vantaggio del lavoratore.
Il lavoratore a cui il datore di lavoro ha versato un salario inferiore a quanto previsto per la specifica categoria salariale nel relativo decreto del Consiglio di Stato (art. 2 “Importo del salario minimo”), ha diritto ad essere risarcito nella misura della differenza tra il salario percepito e il salario minimo risultante nel decreto del CNL per la sua figura professionale.
Il lavoratore, per ottenere tale risarcimento, dovrà attivarsi in sede civile nei confronti del proprio datore di lavoro. La procedura sottostà alle norme del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Il lavoratore dovrà prestare attenzione ad alcune prescrizioni formali e materiali, che sono elencate qui di seguito, affinché la pretesa vada a buon fine.
Tentativo di conciliazione
L’azione civile deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione presso l’autorità competente (per le pretese fino a 5'000.- fr. è competente il giudice di pace e al di sopra di tale importo la competenza è del Pretore).
Foro
Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto (datore di lavoro) o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
Prescrizione
Le pretese in ambito di diritto del lavoro si prescrivono in 5 anni.
Spese della procedura
In caso di pretese di crediti salariali fino a 30'000.- fr. la procedura è esente da spese e tasse di giustizia.
Prima di intraprendere la via giudiziaria è consigliabile far valere le proprie pretese in via bonaria, chiedendo per iscritto al datore di lavoro o all’ex datore di lavoro di versare entro un congruo termine la differenza tra il salario percepito e il salario dovuto previsto dal CNL.