Assistenza giudiziaria
L’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente (che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio) la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità giudicanti del Cantone.
Il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere chiesto all’Autorità competente (presso la quale è pendente una causa) in ogni stadio della procedura mediante istanza scritta e motivata (modulo).
L’ammissione al gratuito patrocinio ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, quindi non copre i costi sorti precedentemente all’inoltro della domanda.
La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati, quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette.