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Assistenza giudiziaria

L’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente (che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio) la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità giudicanti del Cantone.

Il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere chiesto all’Autorità competente (presso la quale è pendente una causa) in ogni stadio della procedura mediante istanza scritta e motivata (modulo).

L’ammissione al gratuito patrocinio ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, quindi non copre i costi sorti precedentemente all’inoltro della domanda.

La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati, quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette.

Moduli / formulari

Attenzione
Il beneficio dell’assistenza giudiziaria va richiesto all’Autorità competente (presso la quale è pendente una causa).