Presentazione
Le fondazioni classiche sono di regola costituite da un capitale devoluto irrevocabilmente, i cui proventi possono essere destinati ai più variati scopi, per esempio all'assistenza a favore di persone bisognose, al promovimento di attività culturali, alla salvaguardia di un determinato patrimonio artistico o in aiuto a persone handicappate, così come al finanziamento di scuole o istituti analoghi, solo per citare alcuni casi.
Per acquisire una personalità giuridica le fondazioni devono essere iscritte a Registro di commercio; fanno eccezione le fondazioni ecclesiastiche e quelle di famiglia che nascono con una semplice sottoscrizione dell'atto costitutivo.
Tutte le fondazioni, ad eccezione di quelle ecclesiastiche e di famiglia, sono sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico, al quale appartengono per la loro natura e la loro attività (Comune, Cantone, Confederazione).
A questi enti devono presentare i loro bilanci e rendiconti "morali". Chi crea una fondazione "deve essere cosciente che si spossessa irrevocabilmente del patrimonio dato in dotazione e che questo rimane legato allo scopo prefissato modificabile solo eccezionalmente e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza".