Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Presentazione

Gli istituti o le fondazioni di previdenza a favore del personale hanno lo scopo di effettuare la previdenza professionale. Sono assicurati i dipendenti delle aziende ad esse affiliate nonché i loro familiari. Agli istituti o alle fondazioni di o previdenza possono affiliarsi anche gli indipendenti. Gli istituti o le fondazioni di previdenza a favore del personale erogano, in determinati frangenti che modificano la vita dell'uomo (vecchiaia, morte e invalidità) prestazioni ai propri assicurati (destinatari, beneficiari).

Ogni datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare ai sensi della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25.6.1982 deve essere per legge affiliato a un'istituzione di previdenza registrata. In base alla citata legge egli può adempiere a quest'obbligo:

  • mediante una proprio istituto o una fondazione debitamente registrata nel registro della previdenza professionale cantonale o federale;
  • con l'adesione, assieme ad altri datori di lavoro, a una fondazione collettiva o una fondazione comune debitamente registrata.

Le fondazioni o istituzioni di previdenza registrate devono erogare prestazioni in conformità alle prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria, nonché essere organizzate, finanziate e amministrate secondo questa legge.

Inoltre esistono fondazioni previdenziali a favore del personale, che operano al di fuori della LPP del 25.6.1982 (previdenza facoltativa, previdenza a favore dei quadri, fondazioni di finanziamento, ecc.). Per le stesse è applicabile l'art. 89a bis cpv. 6 del Codice Civile Svizzero come pure gli artt. 52, 53, 61, 62, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 86 della LPP del 25.6.1982.

L'Autorità di vigilanza veglia sull'osservazione delle prescrizioni legali da parte dell'istituto di previdenza; in particolari:

  • verifica se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni legali;
  • esige dall'istituto di previdenza un rapporto periodico, segnatamente alla sua attività;
  • prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
  • prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati.

Trattandosi di fondazioni, essa assume i compiti designati dagli artt. 84 cpv. 2, 85 e 86 del Codice Civile svizzero.