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Informazioni aggiuntive

  • sorveglianza e controlli;
  • gestione del traffico e/o della circolazione;
  • protezione di persone o beni;
  • trasporti securizzati di persone, beni o valori;
  • investigazione;
  • gestione di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video.
  • gestione di centrali d’allarme senza sorveglianza audio e/o video;
  • servizio cassa e controllo biglietti;
  • circolazione stradale di minima importanza;
  • assistenza al pubblico o alla clientela.
  1. agenzia di sicurezza e/o investigazione;
  2. direzione di un’agenzia (rappresentante responsabile);
  3. agenti di sicurezza o investigatori privati che operano alle dipendenze di un’agenzia;
  4. agenti di sicurezza o investigatori privati indipendenti.

Un’agenzia può ottenere un’autorizzazione d’esercizio se:

  • dispone di un’assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a clienti e a terzi nell’esercizio della professione, per sé e per i propri dipendenti e cani, dell’importo minimo di CHF 5'000'000.- e l’assicuratore dovrà rilasciare una dichiarazione nella quale siano esposte in maniera chiara le prestazioni coperte dalla polizza e l’impegno da parte dell’assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione;
  • è iscritta a Registro di commercio cantonale;
  • dispone di una sede principale nel Cantone Ticino o una sede principale in Svizzera con una succursale in Ticino;
  • ha designato un rappresentante responsabile al quale è stato conferito il potere di rappresentare la società.
  • è di nazionalità svizzera o cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione europea rispettivamente dell’Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio da almeno 2 anni;
  • svolge l’attività professionale nell’impresa ed ha diritto di firma iscritto nel Registro di commercio;
  • ha l’esercizio dei diritti civili;
  • è persona di buona condotta e garantisce un’attività irreprensibile;
  • ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso del certificato che lo abilita all’esercizio della professione;
  • non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 14 LPPS.
  • è di nazionalità svizzera o cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione europea rispettivamente oppure dell’Associazione di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio;
  • ha l’esercizio dei diritti civili;
  • è persona di buona condotta e garantisce un’attività irreprensibile;
  • ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso del certificato che lo abilita all’esercizio della professione;
  • non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 14 LPPS.

Se indipendente:

  • deve disporre di una copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a clienti e a terzi nell'esercizio della professione dell'importo minimo di CHF 5'000'000. L’assicuratore dovrà rilasciare una dichiarazione nella quale siano esposte in maniera chiara le prestazioni coperte dalla polizza e l’impegno di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.

Per le agenzie e gli indipendenti, è necessario disporre di una copertura assicurativa RC per danni causati a clienti e a terzi nell’esercizio della professione dell’importo minimo di CHF 5'000'000.

L’assicuratore dovrà rilasciare una dichiarazione nella quale siano esposte in maniera chiara le prestazioni coperte dalla polizza e l’impegno di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.

  • è rilasciata dall'Autorità;
  • è obbligatorio avere sempre con sé la tessera ufficiale e portarla in maniera visibile;
  • è obbligatorio restituire la tessera di legittimazione scaduta;
  • non soggiacciono all’obbligo di portare la tessera in maniera visibile gli agenti di sicurezza e gli investigatori, in civile, qualora svolgano attività di protezione di persone o di investigazione e raccolta di informazioni, nella misura in cui delle esigenze di servizio lo impongano.
  • è rilasciata dall'agenzia;
  • le agenzie di sicurezza e/o investigazione devono fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento che permetta di identificare per quale agenzia un agente o un investigatore stia esercitando;
  • sulla tessera di riconoscimento devono figurare i seguenti elementi:
  1. foto dell’agente titolare;
  2. denominazione dell’agenzia di sicurezza e/o d’investigazione.

Le tasse che il Servizio applica per ogni decisione di RILASCIO di autorizzazione sono le seguenti:

•             agenzia di sicurezza o di investigazione: 

              fr. 500.-

•             direzione di un’agenzia:                                                             

              fr. 300.-

•             agente di sicurezza o investigatore privato indipendente:

              fr. 300.-

•             agente di sicurezza o investigatore privato dipendente       

             fr. 250.-

 

Le tasse che il Servizio applica per ogni decisione di RINNOVO di autorizzazione sono le seguenti:

•             agenzia di sicurezza o di investigazione :

               fr. 400.-

•             direzione di un’agenzia:

               fr. 250.-

•             agente di sicurezza o investigatore privato indipendente:

               fr. 250.-

•             agente di sicurezza o investigatore privato dipendente: 

               fr. 200.-

 

Per le autorizzazioni di durata limitata viene percepita una tassa ridotta proporzionalmente.

Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa da 100 franchi a 500 franchi.

Per ogni adeguamento di autorizzazione è percepita una tassa pari a 50 franchi, per ogni duplicato della tessera di legittimazione viene esposta una tassa di 30 franchi.

Quando l’autorizzazione sarà pronta per il rilascio, il Servizio invierà per email una richiesta di pagamento anticipato che dovrà essere effettuata tramite un portale online dedicato.

Il pagamento va effettuato entro 10 giorni. Si prega di verificare la propria casella di posta elettronica. Ricevuta la conferma di pagamento, il Servizio spedirà l’autorizzazione e la tessera di legittimazione.

Formazione di base

CPSicur I: dipendenti

CPSicur II: indipendenti

CPSicur III: direzione agenzia (rappresentanti responsabili)

L’attestato CPSicur va obbligatoriamente conseguito prima di chiedere un’autorizzazione ai sensi della LPPS ed è uno dei documenti da allegare all’istanza.

Per quanto riguarda gli indipendenti e i rappresentanti responsabili, vi è la possibilità di presentare l’istanza di autorizzazione anche in assenza dell’attestato, fermo restando che la stessa sarà rilasciata unicamente fino al 31 maggio 2022 e con l’obbligo di conseguirlo entro tale data. Importante: tali autorizzazioni non verranno rinnovate in assenza del relativo attestato.

La competenza per la formazione di base è dell’Istituto della formazione continua (IFC).

Maggiori informazioni sulla pagina dei corsi CPSicur. https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/ifc/diplomi-cantonalie-certificati/corsi-professionali-della-sicurezza/

Formazione continua

Al momento della richiesta di rinnovo di un’autorizzazione LPPS (rilasciata dopo il 1° giugno 2021) bisognerà dimostrare di aver frequentato i corsi di formazione continua certificati dall’Istituto della formazione continua (IFC).

La competenza per la formazione continua è dell’Istituto della formazione continua (IFC).

Maggiori informazioni sulla pagina dei corsi CPSicur.