Nel termine “migrazione” si includono sia cittadini dello spazio Schengen che hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera e di svolgere un’attività professionale, sia cittadini di Paesi terzi che arrivano legalmente con un visto o un permesso di soggiorno. A questi si aggiungono le persone sottoposte alla Legge sull’asilo (LAsi).
Chi entra in Svizzera illegalmente (quindi senza un regolare permesso) è sottoposto a due possibili procedure: l’espulsione o la possibilità di depositare una domanda d’asilo. Nel secondo caso è la Confederazione, tramite la Segreteria di stato alla migrazione, a occuparsi delle procedure, così come del vitto e dell’alloggio del richiedente che risiede in un Centro federale d’asilo (CFA).
Una volta che la SEM ha preso una decisione (positiva, negativa o una non entrata in materia) sulla domanda d’asilo, la persona interessata viene attribuita a un Cantone. L'attribuzione si basa su una chiave di riparto calcolata in proporzione alla popolazione del Cantone e alle sue infrastrutture disponibili; per il Canton Ticino corrisponde a poco più del 4%. Una volta determinato il Cantone, il migrante lascia il CFA e viene trasferito al nuovo recapito, che può essere un foyer o un centro collettivo cantonale. Questa situazione può verificarsi anche per i richiedenti l’asilo in attesa di una decisione, se la loro domanda è trattata in procedura ampliata.
Inizia allora un processo di apprendimento e accompagnamento che mira a fornire all’ospite del Centro gli strumenti necessari per diventare un cittadino autonomo e cosciente del funzionamento della società svizzera. A questo scopo, dal 2014 i Cantoni applicano i programmi d’integrazione cantonali (PIC) che promuovono in un unico pacchetto l’integrazione dei migranti. Inoltre, dal 2019 è stata introdotta l’Agenda Integrazione Svizzera (AIS) per agevolare l’accesso dei beneficiari di uno statuto di protezione al mondo del lavoro e al loro inserimento nella società.
Dopo una prima fase integrativa in una struttura cantonale, ai beneficiari di uno statuto di protezione viene attribuito un alloggio privato sul territorio: ha così inizio la seconda fase d’integrazione. Sempre accompagnati da un sostegno individualizzato, i beneficiari proseguono il loro percorso con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia.
La SEM ripartisce tra i Cantoni i richiedenti l’asilo, le persone tenute a lasciare la Svizzera e coloro che hanno ottenuto un permesso per restare in Svizzera.
I Cantoni sono tenuti ad accogliere tutte le persone attribuite, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Devono inoltre essere pronti ad accogliere in qualsiasi momento persone sole, famiglie con figli e persone con esigenze particolari (ad esempio minorenni non accompagnati, persone con disabilità o malattie, donne in gravidanza avanzata, ecc.).
Le persone vengono attribuite ai Cantoni secondo delle proporzioni dettate da una chiave di ripartizione a livello federale.