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Il sistema dell'asilo in Ticino

Le persone afferenti al settore dell’asilo attribuite al Ticino, che fino al raggiungimento dell’indipendenza economica e sociale beneficiano di prestazioni di sostegno sociale, sono inserite in un processo di integrazione costituito da due fasi, ognuna delle quali gestita da un partner esterno. La prima fase prevede l’alloggio in un centro collettivo, mentre la seconda in un appartamento.

Come funziona la procedura d’asilo in Svizzera?

La procedura d’asilo è di competenza della Confederazione. Dopo l’arrivo in Svizzera e il deposito della domanda d’asilo, i richiedenti l’asilo vengono alloggiati in un Centro federale d’asilo (CFA), dove la domanda viene esaminata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Una volta emanata la decisione –  in alcuni casi prima della decisione finale – i richiedenti lasciano i CFA e vengono attribuiti a un Cantone.

Dal momento dell’attribuzione, il Cantone diventa responsabile per la loro presa in carico. Ad ognuno di loro viene quindi assegnato un alloggio, viene garantito l’accesso alle prestazioni di sostegno sociale e vengono forniti – in maniera graduale e calibrata secondo le necessità – gli strumenti per il raggiungimento dell’integrazione e dell’indipendenza sociale ed economica.

Quali sono i diversi statuti in ambito d’asilo?

Esistono differenti statuti, che dipendono dall’esito della domanda d’asilo.

  • Per tutta la durata della procedura, dal momento del deposito della domanda fino a quello della decisione da parte della SEM, il richiedente l’asilo è autorizzato a soggiornare in Svizzera ed è in possesso di un permesso N.
  • In caso di concessione dell’asilo, al richiedente viene riconosciuto lo statuto di rifugiato e gli vengono rilasciati un’autorizzazione di soggiorno e un permesso B.
  • Nel caso in cui l’adempimento dei requisiti per l’ottenimento della qualità di rifugiato si sia verificato successivamente alla partenza dal Paese di origine o di provenienza, al richiedente l’asilo viene concessa la qualità di rifugiato ma non il relativo statuto. In questi casi viene concessa un’ammissione provvisoria e viene rilasciata un’autorizzazione di soggiorno della durata di 12 mesi che può essere prorogata dal Cantone di soggiorno per ulteriori 12 mesi di volta in volta. I rifugiati ammessi provvisoriamente sono in possesso di un permesso F.
  • Al richiedente l’asilo la cui domanda è stata respinta o è stata oggetto di una non entrata in materia ma per il quale il rinvio è impossibile, illecito o non ragionevolmente esigibile, vengono concesse un’ammissione provvisoria e un permesso F.
  • Il richiedente l’asilo la cui domanda è stata oggetto di una decisione negativa o di non entrata in materia e per il quale il rinvio appare esigibile, riceve un termine di partenza per lasciare la Svizzera. In questi casi non viene rilasciato alcun documento di legittimazione e, per la durata del suo soggiorno sul territorio, ha diritto all’aiuto d’urgenza.

Quali sono i compiti e il ruolo del Cantone?

Il Cantone è competente per la presa in carico delle persone afferenti al settore dell’asilo, indipendentemente dal loro statuto, dal momento in cui esse gli vengono attribuite. Nel processo di presa in carico, suddiviso in due fasi, il Cantone coordina le attività dei partner esterni, che agiscono su mandato cantonale, e della rete sociale attiva sul territorio.

Come è strutturato il processo di integrazione?

In una prima fase, della durata di circa 12 mesi, le persone attribuite al Cantone vengono alloggiate in un centro collettivo, dove cominciano il loro percorso d’integrazione. Questa prima fase, gestita da Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri (CRSS), è orientata all’acquisizione degli strumenti necessari per permettere alle persone alloggiate nei centri collettivi di muoversi sul territorio in maniera indipendente (corsi di lingua, di conoscenza del territorio, di igiene, apprendimento degli usi e costumi locali, ecc.).

Alle persone che completano la prima fase di integrazione vengono successivamente assegnati degli alloggi individuali. Questo passaggio segna l’inizio della seconda fase e dell’accompagnamento di Soccorso Operaio Svizzero (SOS), che si articola su tre assi principali: la richiesta di prestazioni di sostegno sociale erogate dall’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR), l’integrazione formativa e professionale e, infine, l’integrazione sociale.

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati
Piazzale Stadio 3
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 51 11
fax +41 91 814 51 39
dss-urar@ti.ch

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