Chiusure straordinarie il 2 e il 16 agosto 2024
Tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale rimarranno chiusi venerdì 2 e venerdì 16 agosto 2024.
Informazioni alle Casse di compensazione per gli assegni familiari autorizzate ad esercitare in Ticino l'ordinamento cantonale e federale sugli assegni di famiglia.
Il Dipartimento della sanità e della socialità esercita la vigilanza, avvalendosi a tale scopo dell’Istituto delle assicurazioni sociali (artt. 42 Laf e 18 Reg. Laf).
Le notifiche scritte intese ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Cantone, alla fusione, allo scioglimento o alla cessazione dell’attività sono da inviare al Consiglio di Stato al seguente indirizzo:
Consiglio di Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
Le casse di compensazione per gli assegni familiari devono prelevare i seguenti contributi cantonali in base all'aliquota indicata per il finanziamento delle prestazioni qui elencate:
Assegni familiari integrativi (in seguito: AFI) | 0.15%1 0.153%2 |
Indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (in seguito: IA) | 0.003%3 |
Assegno parentale e altre misure sociali (in seguito: AP) | 0.12%4 |
Il riversamento dei contributi fatturati avviene in base ad acconti mensili, trimestrali o secondo accordo con l’Istituto delle assicurazioni sociali.
Per l'attività di prelevamento dei contributi necessari al finanziamento delle prestazioni sopra esposte, è corrisposto un indennizzo5 alle Casse di compensazione per gli assegni familiari, che è conteggiato e versato separatamente.
Per il finanziamento del Fondo cantonale per la formazione professionale6, quale altro contributo cantonale, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, presso tutte le aziende, aziende di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS.
Il prelievo è effettuato dalle Casse di compensazione AVS federale, cantonale o professionali, unitamente alla riscossione dei contributi per l’AVS.
Fondo cantonale per la formazione professionale | 0.95% (per mille)7 |
Per dettagli al riguardo, si rimanda al sito: www.fondocantonale.ch
Entrata in vigore: 1 gennaio 2020.
Base legale:
Organo competente: Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (cfr. nuovo art. 12e cpv. 1 Reg. Laf).
Principio, modalità, sistema di calcolo e procedura: cfr. nuovi artt. 12a e segg.
Per la revisione materiale e contabile, cfr. artt. 43 e segg. Laf e 19 Reg. Laf.
Per le modalità di controllo:
Il rapporto dell'organo di revisione è da trasmettere al seguente indirizzo:
Istituto delle assicurazioni sociali
Servizio contabilità
Via C. Ghiringhelli 15a
6500 Bellinzona
Per la statistica: cfr. art. 11 Laf.
1Cfr. art. 73 cpv. 1 Laf.
2Il contributo per l'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione può essere prelevato in aggiunta al contributo percentuale per il finanziamento dell’AFI (art. 19 cpv. 2 Lipga).
3Cfr. artt. 19 Lipga, 4 Reg. Lipga e Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 30 novembre 2016.
4Art. 75 cpv. 2 Laf.
5Cfr. artt. 48a Reg. Laf e 6 cpv. 1 Reg. Lipga (AFI/IA) come pure art. 50c Reg. Laf (AP).
6Cfr. art. 7 Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale del 13 ottobre 2009.
7Aliquota valida per l'anno 2019 (cfr. www. fondocantonale.ch); artt. artt. 36 e segg. Legge sull’orientamento scolastico e professionale e della formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 e 5 e 6 Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale del 13 ottobre 2009.