Novità negli assegni familiari dal 1° agosto 2020
A seguito di una modifica della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), dal 1° agosto 2020 il diritto all’assegno di formazione viene esteso
16.07.2020
Attualmente, l'assegno per figli, di CHF 200 mensili, è riconosciuto dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni, rispettivamente l'assegno di formazione, di CHF 250 mensili, dal mese successivo in cui il figlio compie 16 anni fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni.
Dal 1° agosto 2020, l'assegno per figli sarà riconosciuto dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni, se non è già sorto il diritto all'assegno di formazione.
L'assegno di formazione sarà riconosciuto nelle seguenti due evenienze:
1. Se il figlio segue una formazione post-obbligatoria e ha già compiuto 15 anni, il diritto sarà accordato dall'inizio della formazione post-obbligatoria, ma al più presto dal primo giorno di compimento dei 15 anni
Nella tabella è elencata la decorrenza del diritto all'assegno di formazione, a seconda del mese di nascita del figlio e dell'inizio della scuola post-obbligatoria:
Mese di nascita del figlio che compie i 15 anni nel 2020 | Inizio scuola post-obbligatoria | Assegno di formazione (CHF 250.00) dal |
gennaio | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.08.2020/01.09.2020 |
febbraio | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.08.2020/01.09.2020 |
marzo | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.08.2020/01.09.2020 |
aprile | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.08.2020/01.09.2020 |
maggio | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.08.2020/01.09.2020 |
giugno | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.08.2020/01.09.2020 |
luglio | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.08.2020/01.09.2020 |
agosto | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.08.2020/01.09.2020 |
settembre | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.09.2020 |
ottobre | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.10.2020 |
novembre | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.11.2020 |
dicembre | Luglio o agosto/settembre 2020 | 01.12.2020 |
I diritti agli assegni familiari verranno riesaminati solo nei seguenti casi:
⦁ alla scadenza dell'attuale diritto all'assegno per figli (16 anni), se l'avente diritto trasmette alla Cassa il certificato di frequenza alla scuola o la copia del contratto di tirocinio;
⦁ se l'avente diritto ne fa richiesta, producendo alla Cassa il certificato di frequenza alla scuola o la copia del contratto di tirocinio che attesta, per il figlio di 15 anni compiuti, la frequenza ad una scuola post-obbligatoria;
⦁ se l'avente diritto annuncia alla Cassa un qualsiasi cambiamento e quindi la pratica deve in ogni caso essere riesaminata.
2. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo e ha già compiuto i 16 anni, il diritto sarà accordato dal mese successivo il compimento dei 16 anni e fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni
In questi casi, sarà necessario trasmettere il certificato di frequenza alla scuola obbligatoria.
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