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Novità negli assegni familiari dal 1° agosto 2020

A seguito di una modifica della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), dal 1° agosto 2020 il diritto all’assegno di formazione viene esteso  


16.07.2020

Attualmente, l'assegno per figli, di CHF 200 mensili, è riconosciuto dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni, rispettivamente l'assegno di formazione, di CHF 250 mensili, dal mese successivo in cui il figlio compie 16 anni fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni.

Dal 1° agosto 2020, l'assegno per figli sarà riconosciuto dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni, se non è già sorto il diritto all'assegno di formazione.

L'assegno di formazione sarà riconosciuto nelle seguenti due evenienze:

1.    Se il figlio segue una formazione post-obbligatoria e ha già compiuto 15 anni, il diritto sarà accordato dall'inizio della formazione post-obbligatoria, ma al più presto dal primo giorno di compimento dei 15 anni

Nella tabella è elencata la decorrenza del diritto all'assegno di formazione, a seconda del mese di nascita del figlio e dell'inizio della scuola post-obbligatoria:
 

Mese di nascita del figlio che compie i 15 anni nel 2020

Inizio scuola post-obbligatoria

Assegno di formazione (CHF 250.00) dal

gennaio

Luglio o agosto/settembre 2020

01.08.2020/01.09.2020

febbraio

Luglio o agosto/settembre 2020

01.08.2020/01.09.2020

marzo

Luglio o agosto/settembre 2020

01.08.2020/01.09.2020

aprile

Luglio o agosto/settembre 2020

01.08.2020/01.09.2020

maggio

Luglio o agosto/settembre 2020

01.08.2020/01.09.2020

giugno

Luglio o agosto/settembre 2020

01.08.2020/01.09.2020

luglio

Luglio o agosto/settembre 2020

01.08.2020/01.09.2020

agosto

Luglio o agosto/settembre 2020

01.08.2020/01.09.2020

settembre

Luglio o agosto/settembre 2020

01.09.2020

ottobre

Luglio o agosto/settembre 2020

01.10.2020

novembre

Luglio o agosto/settembre 2020

01.11.2020

dicembre

Luglio o agosto/settembre 2020

01.12.2020


I diritti agli assegni familiari verranno riesaminati solo nei seguenti casi:

⦁    alla scadenza dell'attuale diritto all'assegno per figli (16 anni), se l'avente diritto trasmette alla Cassa il certificato di frequenza alla scuola o la copia del contratto di tirocinio;
⦁    se l'avente diritto ne fa richiesta, producendo alla Cassa il certificato di frequenza alla scuola o la copia del contratto di tirocinio che attesta, per il figlio di 15 anni compiuti, la frequenza ad una scuola post-obbligatoria;
⦁    se l'avente diritto annuncia alla Cassa un qualsiasi cambiamento e quindi la pratica deve in ogni caso essere riesaminata.

2.    Se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo e ha già compiuto i 16 anni, il diritto sarà accordato dal mese successivo il compimento dei 16 anni e fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni

In questi casi, sarà necessario trasmettere il certificato di frequenza alla scuola obbligatoria.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci all'indirizzo e-mail afbase@ias.ti.ch o al numero telefonico +41 91 821 91 41.
 



Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

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