Diritto all'IPG Corona (dal 17 settembre 2020)
Informazioni
01.07.2021
L'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) informa di quanto segue.
Adeguamenti del 1° luglio 2021 alla legge COVID-19
Il 18 giugno 2021, con una modifica della legge COVID-19 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità della base legale per l’indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus fino al 31 dicembre 2021. Inoltre è stata adeguata la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e prolungato la possibilità di esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 marzo 2022.
Per i diritti nati a partire dal 1° luglio 2021 andrà tenuto conto della decisione definitiva di tassazione fiscale per il 2019.
Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza 3 COVID-19 e prorogato i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 31 agosto 2021 prolungando di conseguenza il diritto di queste persone fino a tale data.
Le donne incinte vaccinate contro il Coronavirus non saranno più considerate quali persone particolarmente a rischio per 12 mesi a partire dalla vaccinazione completa. Inoltre, le persone che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite non saranno più ritenute particolarmente a rischio per 6 mesi a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio. L’elenco delle persone particolarmente a rischio può essere consultato nell’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19.
Dal 26 giugno 2021 le discoteche e le sale da ballo possono riaprire; fino al 30 giugno 2021 compreso, può essere fatto valere il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus in caso di chiusura di strutture. Dal 1° luglio 2021 le discoteche e le sale da ballo potranno far valere il diritto all’indennità in seguito alla limitazione considerevole dell’attività lucrativa.
Il diritto all'IPG Corona è accordato previo deposito di una richiesta, da trasmettere alla Cassa di compensazione AVS competente utilizzando l'apposito formulario.
- Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena, cessazione della custodia dei figli e per persone particolarmente vulnerabili
La richiesta va depositata al verificarsi dell'evento assicurato. - Richiesta indennità perdita di guadagno per il coronavirus in caso di diritto dal 17 settembre 2020
Formulario per indipendenti e per persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro. Attenzione: la richiesta deve essere rinnovata mensilmente se la durata del provvedimento o della limitazione si protrae per più mesi. Per il periodo dal 17.09.2020 al 31.10.2020 è sufficiente una sola richiesta.
È necessario accludere alla richiesta tutti gli allegati necessari per permettere l'evasione della pratica in tempi contenuti.
Per ulteriori informazioni e risposte alle FAQ:
- Opuscolo informativo
- https://www.ahv-iv.ch/it/Indennit%C3%A0-di-perdita-di-guadagno-Corona
- https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
- Art. 27a cpv. 10 e 11 Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19) e relativo Allegato 7