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Diritto all'IPG Corona (dal 17 settembre 2020)

Informazioni


01.07.2021

L'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) informa di quanto segue.

Adeguamenti del 1° luglio 2021 alla legge COVID-19

Il 18 giugno 2021, con una modifica della legge COVID-19 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità della base legale per l’indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus fino al 31 dicembre 2021. Inoltre è stata adeguata la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e prolungato la possibilità di esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 marzo 2022.
Per i diritti nati a partire dal 1° luglio 2021 andrà tenuto conto della decisione definitiva di tassazione fiscale per il 2019. 
Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza 3 COVID-19 e prorogato i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 31 agosto 2021 prolungando di conseguenza il diritto di queste persone fino a tale data. 
Le donne incinte vaccinate contro il Coronavirus non saranno più considerate quali persone particolarmente a rischio per 12 mesi a partire dalla vaccinazione completa. Inoltre, le persone che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite non saranno più ritenute particolarmente a rischio per 6 mesi a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio. L’elenco delle persone particolarmente a rischio può essere consultato nell’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19. 
Dal 26 giugno 2021 le discoteche e le sale da ballo possono riaprire; fino al 30 giugno 2021 compreso, può essere fatto valere il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus in caso di chiusura di strutture. Dal 1° luglio 2021 le discoteche e le sale da ballo potranno far valere il diritto all’indennità in seguito alla limitazione considerevole dell’attività lucrativa.

Il diritto all'IPG Corona è accordato previo deposito di una richiesta, da trasmettere alla Cassa di compensazione AVS competente utilizzando l'apposito formulario.

È necessario accludere alla richiesta tutti gli allegati necessari per permettere l'evasione della pratica in tempi contenuti.

Per ulteriori informazioni e risposte alle FAQ:

  1. Opuscolo informativo
  2. https://www.ahv-iv.ch/it/Indennit%C3%A0-di-perdita-di-guadagno-Corona
  3. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
  4. Art. 27a cpv. 10 e 11 Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19) e relativo Allegato 7

 



Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00