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Annunciare i propri collaboratori

I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare alle autorità competenti l’assunzione di nuovi collaboratori e/o la fine del rapporto di lavoro con i propri collaboratori, nonché a dichiarare gli stipendi degli stessi.

Entrata o uscita di un collaboratore

Come si deve annunciare l’entrata di nuovi collaboratori?

Per i datori di lavoro non sussiste più l'obbligo di annunciare sistematicamente alla Cassa di compensazione AVS i nuovi dipendenti entro 30 giorni dall'entrata in servizio.
Ora l'annuncio dovrà essere effettuato al più tardi in concomitanza con il conteggio salari all'inizio dell'anno successivo.
La nostra raccomandazione è comunque di mantenere l'attuale procedura e di continuare ad effettuare periodicamente l'annuncio entro 30 giorni dall'entrata in servizio con il modulo "Annuncio entrata collaboratore" o tramite AVSeasy.
L'annuncio puntuale dei dipendenti semplifica infatti per voi la gestione amministrativa e riduce il numero di domande da parte del personale come pure le richieste di dati mancanti da parte della Cassa di compensazione.

Nel caso in cui un indipendente occupi del personale, valgono le stesse regole che per i datori di lavoro.

Annunciare un collaboratore residente in Svizzera e annunciare un collaboratore residente all'estero: cosa cambia?

La residenza del dipendente non ha nessun impatto sull'annuncio di un collaboratore, se quest'ultimo è obbligato a pagare gli oneri sociali in Svizzera.

Come si deve annunciare l’uscita di un collaboratore?

Di regola, in caso di uscita di un collaboratore non occorre effettuare alcuna notifica alla Cassa di compensazione. Tuttavia è importante notificare l'uscita al Servizio assegni familiari, entro 10 giorni lavorativi dal termine del rapporto di lavoro, nel caso in cui la persona sia beneficiaria di assegni familiari.

A chi rivolgersi

Servizio contributi paritetici (Conto individuale)

Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 92 37
fax +41 91 821 92 99
 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00