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Inizio e fine dell'obbligo contributivo e categorie di assicurati

L'obbligo contributivo inizia generalmente dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie il 18° anno di età per tutte le persone che percepiscono un reddito da attività lucrativa. Mentre per le persone senza attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia solo dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 21° anno di età.

Tale obbligo termina alla fine del mese del compimento dell'età che conferisce il diritto a percepire la rendita di vecchiaia ordinaria (escluso l'anticipo della rendita ordinaria di vecchiaia) per le persone che non lavorano.

Mentre le persone che sono attive professionalmente, possono continuare a svolgere l'attività lavorativa anche dopo l'età che conferisce il diritto alla rendita ordinaria di vecchia. In questi casi, dal reddito mensile percepito è deducibile una franchigia esente da contributi sociali.

Categorie di assicurati:

  • Datori di lavoro
    I contributi dei salariati vengono detratti dal datore di lavoro ogni volta che viene pagato il salario e assieme al contributo dello stesso datore di lavoro, vengono versati alla cassa di compensazione.
  • Persone con attività lucrativa indipendente
    Chi esercita un'attività indipendente esegue il conteggio direttamente con la propria cassa di compensazione. In questo caso la base di calcolo dei contributi è costituita dal reddito aziendale netto accertato dalla competente autorità fiscale. È considerato indipendente colui che assumendo in prima persona il rischio imprenditoriale, lavora per diversi clienti, è libero di organizzare il suo lavoro come meglio crede senza vincoli di orario e di subordinazione. La cassa di compensazione decide caso per caso se per ogni singola attività svolta, nei confronti dei vari committenti, l'assicurato vada considerato lavoratore indipendente ai sensi dell'AVS.
  • Persone senza attività lucrativa
    Chi non esercita a tempo pieno e durevolmente un'attività lucrativa o il cui reddito è di poco conto e quindi non garantisce la copertura del contributo minimo, deve ugualmente versare i contributi sociali e annunciarsi spontaneamente alle rispettive Agenzie comunali AVS. Il contributo si basa sull'importo della sostanza posseduta, sia in Svizzera che all'estero, stabilito dall'autorità fiscale e sull'importo di qualsiasi reddito percepito sotto forma di rendita (come per esempio rendita II° pilastro, indennità malattia e/o infortunio, rendite AVS, …). Come previsto dalle normative federali vigenti, la sola sostanza immobiliare posseduta in Svizzera deve essere rivalutata, tenendo conto dei valori di riparto intercantonali. Per la sostanza immobiliare sita in Canton Ticino, a partire dal 2019, tale valore ammonta al 155%.
  • Persone salariate da un datore di lavoro estero
    Gli assicurati affiliati in questa categoria, devono affiliarsi personalmente presso la cassa di compensazione oppure, se il datore di lavoro ha sede in uno Stato UE/AELS è quest'ultimo che si deve iscrivere alla competente cassa di compensazione. Generalmente si tratta di lavoratori dipendenti attivi professionalmente in Svizzera, il cui datore di lavoro ha sede in UE/AELS, oppure di lavoratori dipendenti domiciliati in Svizzera e attivi professionalmente in Stati non UE/AELS e non Convenzionati con la Svizzera in ambito di assicurazioni sociali. Determinante per il calcolo dei contributi è il salario lordo percepito, come analogamente fatto per i salariati.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

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6501 Bellinzona

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