Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno delle persone che adottano uno o più figli.
Hanno diritto all'indennità di adozione i genitori che interrompono la propria attività lucrativa per l'accoglimento a casa di uno o più adottandi di età inferiore ai quattro anni.
I genitori che sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge AVS durante i 9 mesi immediatamente precedenti l'accoglimento a casa dell'adottando, che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto ad un'indennità in caso di adozione di 14 giorni al massimo.
L'indennità di adozione non viene pagata automaticamente. Deve essere richiesta, mediante i moduli ufficiali, alla Cassa federale di compensazione.
La richiesta di indennità per adozione può essere presentata solamente dopo aver fruito di tutti i giorni di congedo, oppure, in caso di fruizione parziale, dopo la scadenza del termine quadro (12 mesi).
No. L'art. 16t cpv. 5 LIPG esclude specificatamente questa possibilità.
Sì, il Ticino può concedere un'indennità di adozione cantonale se non si ha diritto all'indennità federale perché l'adottando ha almeno quattro anni di età oppure quando termina l'indennità federale. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Servizio indennità
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