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Indennità in caso di adozione - prestazione federale

Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno delle persone che adottano uno o più figli.

Chi ha diritto all’indennità di adozione?

Hanno diritto all'indennità di adozione i genitori che interrompono la propria attività lucrativa per l'accoglimento a casa di uno o più adottandi di età inferiore ai quattro anni.

I genitori che sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge AVS durante i 9 mesi immediatamente precedenti l'accoglimento a casa dell'adottando, che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto ad un'indennità in caso di adozione di 14 giorni al massimo. 

Come può essere richiesta l’indennità di adozione?

L'indennità di adozione non viene pagata automaticamente. Deve essere richiesta, mediante i moduli ufficiali, alla Cassa federale di compensazione.
La richiesta di indennità per adozione può essere presentata solamente dopo aver fruito di tutti i giorni di congedo, oppure, in caso di fruizione parziale, dopo la scadenza del termine quadro (12 mesi).

Può essere percepita un’indennità per adozione anche per il figlio del coniuge o del convivente di fatto?

No. L'art. 16t cpv. 5 LIPG esclude specificatamente questa possibilità.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Approfondimenti

A chi rivolgersi

Servizio indennità

Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 92 69
fax +41 91 821 92 99
 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
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