Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno delle persone che adottano uno o più figli. L'indennità è accordata dal giorno dell'accoglimento a casa dell'adottando.
Ha diritto all'indennità per adozione uno dei genitori che interrompe la propria attività lucrativa per l'accoglimento a casa di uno o più figli minorenni in previsione dell'adozione.
I genitori assicurati obbligatoriamente, secondo la legge AVS, durante i 9 mesi immediatamente precedenti l'accoglimento a casa dell'adottando e che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto ad un'indennità in caso di adozione durante al massimo 14 settimane.
L'indennità per adozione non è pagata automaticamente.
Deve essere richiesta presso la Cassa cantonale per gli assegni familiari del Canton Ticino.
La richiesta di indennità per adozione può essere fatta solo dopo l'accoglimento a casa dell'adottando, in quanto la Cassa cantonale per gli assegni familiari deve conoscere la data esatta dell'accoglimento a casa dell'adottando per poter procedere alla valutazione del diritto.
No. L'art. 6 Lipga esclude specificatamente questa possibilità.
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