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Indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio

Le indennità di perdita di guadagno (IPG) compensano una parte della perdita di guadagno delle persone prestanti servizio nell'esercito svizzero, nella protezione civile, nel servizio civile e nei corsi di Gioventù e sport.

Chi ha diritto ad un’indennità di perdita di guadagno?

Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero, nel servizio della Croce Rossa, nel servizio civile o nella protezione civile, i partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e sport o ai corsi per monitori di giovani tiratori.
L'indennità spetta a tutte le persone che prestano un servizio con diritto al soldo, indipendentemente dal loro stato civile.

Oltre all’indennità è possibile ricevere altri aiuti?

Oltre all'indennità di base, il regime delle IPG prevede un indennizzo per i figli (assegno per figli), gli assegni per le spese di custodia e gli assegni per l'azienda.

Quando si ha diritto ad un assegno per spese di custodia nell’ambito delle IPG?

In caso di servizio militare, civile, protezione civile e G+S superiore a 2 giorni consecutivi e figli di età inferiore ai 16 anni.

Il formulario di richiesta va consegnato alla cassa di compensazione dove si è affiliati.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00