Basi legali
Federali
- Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo)
- Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo)
- Ordinanza sull'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio del 13 novembre 2003 (FNP)
- Ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre 2010 (OPV)
- Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale del 29 novembre 1994 (OFo)
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 18 - 23) del 1° luglio 1966 (LPN)
- Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 13 - 22) del 16 gennaio 1991 (OPN)
- Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette del 16 marzo 2012 (LF-CITES)
- Ordinanza del DFI sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette del 4 settembre 2013 (Ordinanza sui controlli CITES)
Cantonali
- Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo)
- Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo)
- Direttiva cantonale per l'accertamento del bosco e del suo margine
- Direttiva cantonale contro gli incendi di bosco
- Direttiva cantonale per i progetti forestali
- Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994
- Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001
- Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013 (RLCN)
- Legge concernente la raccolta di fungh del 30 maggio 2005
- Direttive per il finanziamento di teleriscaldamenti a legna in Ticino
- Procedura di applicazione delle direttive di qualità QM Holzheizwerke® per teleriscaldamenti a legna