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Divieto assoluto accensione fuochi all'aperto

Il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura nonché dell’art. 28 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste si estende a tutti i tipi di fuochi all’aperto e ha l’obiettivo di impedire che si verifichino situazioni potenzialmente ad alto rischio d’incendio di bosco.

In concreto, quando questo divieto è in vigore, sono assolutamente vietati tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente dal luogo di esecuzione e dallo scopo, i fuochi d’artificio e quelli commemorativi e - all'interno dell'area boschiva o nelle sue immediate adiacenze - qualsiasi atto che possa causare un principio di incendio.

All’esterno dell’area forestale sono tollerati i fuochi a scopo alimentare (caminetti e grill a legna o carbone, a gas o elettrici) a condizione che tali attività avvengano solo facendo capo ad apposite strutture e apparecchi costantemente sorvegliati, che non costituiscano un oggettivo e immediato pericolo d’incendio per boschi o prati e che generino poco fumo.

È inteso che l’uso di simili installazioni avviene sotto la completa responsabilità dell’esecutore, il quale sarà chiamato a rispondere per eventuali danni che dovessero interessare il bosco.

Rimane in ogni caso riservata la facoltà delle Autorità competenti di impedire l’uso di simili apparecchi o di imporre il loro spegnimento in ogni tempo e luogo.

Qui di seguito riportiamo una lista non esaustiva di attività tollerate e attività proibite durante un periodo di divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto.

Attività tollerate

  • utilizzo di grill mobili che generano poco fumo ad una distanza di sicurezza da bosco, vegetazione o prati infiammabili (grill a gas o elettrici sono da preferire a grill alimentati da carbonella);
  • utilizzo di grill (installazione fissa) nel giardino di casa o presso il rustico;
  • utilizzo di macchinari che generano scintille a una distanza di sicurezza da bosco o prati infiammabili.

Tutte queste attività devono essere debitamente sorvegliate da un adulto e eseguite prendendo le misure di sicurezza adeguate alla situazione. In caso di tempo ventoso bisogna tenere conto di un pericolo accresciuto di causare incendi.

 

Attività non autorizzate

  • abbruciamento di scarti vegetali di qualsiasi tipo;
  • accensioni di fuochi direttamente a contatto con il terreno;
  • esecuzione di fuochi artificiali e falò commemorativi;
  • smaltimento di ceneri o materiale incandescente all’aperto;
  • utilizzo di macchinari che generano scintille all’interno dell’area boschiva o in prossimità di vegetazione infiammabile;
  • utilizzo di grill in radure all’interno del bosco o al suo margine;
  • utilizzo di grill a poca distanza dal bosco producendo abbondante fumo.

Per facilitare l’applicazione della misura, la verifica e per chiarezza verso il cittadino, il divieto assoluto di accendere fuochi viene applicato in modo unitario su tutto il territorio cantonale.

Si rammenta che l’accensione di un grill che causa fumo abbondante per diversi minuti può facilmente causare lo sganciamento di un allarme con relativa mobilitazione dei corpi pompieri; per questo motivo anche i fuochi tollerati devono essere alimentati con combustibile idoneo e produrre poco fumo.

Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto può anche essere ordinato Dipartimento del territorio sulla base dell'art. 3 del Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto del 30 gennaio 2007. In questo caso la misura può essere circoscritta ad uno o più Comuni.