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Fuochi artificiali e falò commemorativi

Cosa fare

L’esecuzione di fuochi artificiali o falò commemorativi in periodi di divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto è vietata.

Il Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell’11 luglio 1990 prevede una possibilità di deroga da parte del Municipio, che si fa garante della sicurezza della manifestazione.

In analogia a questo principio, viene concessa la facoltà ai Municipi di rilasciare deroghe per altre manifestazioni o esercitazioni che presuppongono l’accensione di fuochi all’aperto.

Il Municipio che rilascia un’autorizzazione eccezionale in deroga al divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto in vigore deve informare per iscritto il Dipartimento del Territorio, Sezione forestale, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data dell'evento, specificando: il tipo di fuoco artificiale o commemorativo previsto, il luogo di esecuzione, le misure di sicurezza prese per scongiurare il pericolo di incendio boschivo e il dispositivo di pronto intervento.

La Sezione forestale potrà in seguito decidere, sulla base delle indicazioni fornite dal municipio e se il rischio d'incendio boschivo nel luogo scelto è troppo elevato, di revocare parzialmente o totalmente l'autorizzazione municipale: il Municipio è in seguito tenuto a comunicare tempestivamente questa decisione all'istante.

La distinta delle manifestazioni autorizzate e revocate sarà infine comunicata alla polizia cantonale.

Qui di seguito riportiamo una lista non esaustiva di attività che, di principio, potrebbero beneficiare di un’autorizzazione eccezionale da parte del Municipio durante un periodo di divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto:

Attività autorizzabili

  • Esecuzione di fuochi artificiali e falò commemorativi in luoghi idonei;
  • grigliate pubbliche a breve distanza dal bosco organizzate da associazioni o società;
  • esercitazioni dei corpi pompieri, militari, protezione civile o di altri enti;
  • attività didattiche o ludiche all’esterno dell’area boschiva che prevedono l'accensione di fuochi all'aperto.

Attività non autorizzabili

  • Grigliate private o pubbliche all’interno dell’area boschiva;
  • attività che presuppongono l’accensioni di fuochi all’interno dell’area boschiva.

Documentazione necessaria per la richiesta preliminare

La Sezione forestale mette a disposizione dei Comuni una decisione standard che contiene tutte le informazioni necessarie alla valutazione da parte dell'autorità cantonale.

Decisioni lacunose dovranno essere completate e comporteranno pertanto tempi di valutazione più lunghi.

La decisione di deroga municipale deve pervenire in forma scritta alla Sezione forestale con 5 giorni lavorativi di anticipo sulla manifestazione prevista.

Decisioni presentate in ritardo non potranno essere valutate correttamente e non potranno pertanto essere considerate valide.


Tempo di disbrigo da parte dell'autorità cantonale

Massimo 5 giorni lavorativi.

 


Costo delle prestazioni

Nessun costo.

 


A chi rivolgersi