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Domande frequenti

I dati sono pubblicati annualmente su questo sito tematico:

In Ticino ce ne sono oltre 4'500, dei quali circa 2’000 staccano annualmente la licenza venatoria.

In genere la caccia si svolge da fine agosto / inizio settembre a fine gennaio.

Tuttavia il periodo preciso quanto diversificato - per caccia alta, bassa, acquatica, al cinghiale, speciale tardo-autunnale al cervo - viene definito annualmente dal Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC), che viene generalmente pubblicato nel mese di luglio.

 

Per una corretta gestione della fauna, annualmente il Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC) definisce oltre al periodo di caccia, le specie cacciabili e il numero di esemplari abbattibili.

In genere in Ticino si cacciano:

  • mammiferi
    cervo, capriolo, camoscio, cinghiale, marmotta, volpe, tasso, faina, lepre comune, lepre variabile, coniglio selvatico;
  • uccelli
    beccaccia, fagiano di monte, fagiano comune, piccione domestico inselvatichito, colombaccio, tortora dal collare, ghiandaia, cornacchia nera, cornacchia grigia, corvo imperiale, germano reale, cormorano;
  • caccia acquatica
    alzavola, germano reale, moriglione, moretta, folaga.

È un retaggio altomedievale: allora la caccia agli ungulati (intesa quindi come selvaggina pregiata), e la possibilità di accedere a un sostentamento a base di carne, era prerogativa solo del ceto alto, nobile.

Signori e principi potevano quindi procacciarsi alimenti di alta qualità, mentre ai ceti più bassi della popolazione era destinata la selvaggina considerata meno pregiata (oggi appunto cacciata durante la caccia bassa) quali uccelli, lepri, volpi, tassi, …

Una curiosità: spesso e volentieri i signori impartivano l'ordine di abbattere tutti i cani nei paesi loro assoggettati perché non facessero concorrenza alla propria attività venatoria.

Il territorio di caccia si estende in tutto il Canton Ticino, ad eccezione de:

  • le Bandite di caccia;
  • le Zone di tranquillità;
  • i luoghi con una distanza minore di 50 metri dai fabbricati abitati, dai campeggi, dalle aree dei percorsi vita e dai sentieri naturalistico-didattici.
     

In Ticino per cacciare occorre essere in possesso del Certificato di abilitazione alla caccia, che consente di esercitare la caccia nella tipologia scelta (alta, bassa, ...) e nei luoghi stabiliti.

Lo si ottiene frequentando dapprima il corso annuale della Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) e le giornate obbligatorie di preparazione agli esami (recupero habitat, censimenti, ...), e poi superando gli esami scritti, orali e la prova di tiro.

La FCTI in collaborazione con l’Ufficio della caccia e della pesca organizza annualmente un corso, accessibile a chi ha compiuto i 17 anni d'età.

I Concorsi per questa funzione, con l’elenco dei requisiti e dei documenti necessari all’inoltro della propria candidatura, sono pubblicati periodicamente sul sito www.ti.ch/concorsi e sul Foglio ufficiale (FU).

Sì, non ci sono leggi che lo vietano.

È però molto importante non disturbare la fauna selvatica nel suo ambiente naturale.

La bandita di caccia corrisponde ad un territorio in cui è vietato cacciare una o più specie.

Questi territori cantonali vengono stabiliti ogni cinque anni dal Consiglio di Stato.

Quest'area - protetta da un divieto di caccia - spesso è destinata alla conservazione e ripopolamento delle specie, quindi limita solo il campo d’azione dei cacciatori e non il passaggio di escursionisti o viandanti.

Per evitare inutili disturbi alla selvaggina è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio all'interno delle bandite. All'interno delle due bandite federali presenti in Ticino (Greina e Campo Tencia), le attività antropiche sono più regolamentate, in questo senso si trovano maggiori informazioni sull'Ordinanza sulle bandite federali.

Ad almeno 50 metri dalle abitazioni, e lo stesso vale per campeggi, aree di percorsi-vita e sentieri didattici (medesima distanza da mantenersi da strade cantonali, autostrade e ferrovie), e non si può neppure sparare a distanze superiori ai 250 metri (art. 53 del RALCC).

No, perché la selvaggina deve seguire le leggi della selezione naturale.

Il foraggiamento, anche se fatto con i migliori intenti, spesso ha conseguenze molto negative per la fauna selvatica. L'apporto di cibo in periodi delicati quali l'inverno causa l'insorgere di malattie nelle vicinanze dei punti di distribuzioni (alta concentrazione di animali), aumenta la concorrenza e lo stress fra gli individui, innesca pericolosi (e spesso letali) meccanismi metabolici soprattutto se il cibo offerto è ipercalorico (frutta, verdura, cereali, …).

Sì, ma solo chi ha adottato tutte le misure di protezione (recinzioni, prodotti repellenti, protezioni per piante e arbusti, …) e dichiara un reddito agricolo ha diritto al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina in base al Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC); le eventuali richieste d'indennizzo vanno tempestivamente inoltrate all'Ufficio della caccia e della pesca.

Per limitare eventuali danni e disagi causati dalla selvaggina, si consiglia di non foraggiarla e, dove è possibile, di recintare orti o i campi.

Posando una recinzione elettrificata a basso voltaggio con due fili, uno a 15 cm e l’altro a 30 cm.

Sì, ma solo in caso di danni importanti alle colture agricole.

L'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), oltre ad organizzare specifiche ronde di controllo e abbattimenti per limitare i danni gravi o ingenti provocati dagli ungulati, rilascia autorizzazioni speciali di guardiacampicoltura a condizione che siano state adottate tutte le misure adeguate di autodifesa.

Telefonare immediatamente alla Polizia cantonale (117) o al guardacaccia.

Telefonare immediatamente all’Ufficio della caccia e della pesca o alla Polizia cantonale (117).

Il recupero degli animali morti è di competenza comunale, quindi bisogna avvisare la Cancelleria comunale sede del luogo del rinvenimento della carcassa.

Durante tutto l’anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie (eccezioni durante in periodi di caccia, art 35, 36, 37 e 38 RALCC).

Si deve telefonare immediatamente alla Polizia cantonale (117) che a sua volta avviserà il guardacaccia di zona.

È assai difficile che accada; bisogna però prestare particolare attenzione alle femmine con i piccoli: particolarmente protettive verso la prole, potrebbero reagire se si sentono minacciate (soprattutto dai cani lasciati liberi di vagare senza guinzaglio).

No, in Svizzera la rabbia è stata debellata già da alcuni decenni.

In generale in Ticino non ci sono gravi patologie di malattia che possono essere trasmesse dalla selvaggina all'uomo.

Lo stato delle carni dei capi abbattuti è comunque oggetto di costante verifica da parte dei cacciatori i quali sono formati per riconoscere eventuali indizi di presenza di malattie che affliggono la fauna selvatica.