Procedure
Le procedure che regolano gli effetti della protezione sui beni culturali tutelati (a livello cantonale e locale) e del perimetro di rispetto sono disciplinate dalla Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC) e dal relativo Regolamento (RLBC).
Qualunque intervento suscettibile di modificare l’aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l’autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato (art. 24 LBC).
Le modalità per ottenere l'autorizzazione all'intervento (art. 24 LBC) e per richiedere un contributo finanziario alla conservazione (art. 8 LBC) sono definite dalle direttive del Servizio monumenti dell'Ufficio dei beni culturali (UBC).




