Domande frequenti
Si deve contattare un TR che, in seguito a un sopralluogo, valuterà se il rischio residuo per la sicurezza delle persone è accettabile oppure no.
Secondo l’art. 44g, “il proprietario degli edifici e impianti di cui all’art. 44d, realizzati prima dell’1.1.1997, che costituiscono un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, deve adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo.”
È comunque importante che il proprietario si attivi, contattando un TR, anche per gli edifici che non rientrano in questo quadro, ritenuto che, qualora si verificasse un evento e si presentassero dei danni, la responsabilità per questi ultimi ricadrebbe su di lui.
Per esercitare come tecnico riconosciuto, si devono avere i seguenti requisiti:
- essere ingegnere o architetto abilitato alla professione (art. 5 cpv. 1 della legge sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004);
- avere esperienza di almeno 3 anni nel campo dell’edilizia;
- possedere il diploma CFPA (Confederation of Fire Protection Associations);
- possedere il certificato di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 o di esperto antincendio rilasciato dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).
Le prescrizioni antincendio, vincolanti per il Cantone Ticino ed emanate dall'AICAA, si possono trovare gratuitamente nella versione online o a pagamento in versione cartacea.
Sì, a condizione che il diploma sia riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Per diventare specialista antincendio ci sono più possibilità:
- superare l’esame AICAA e ottenere il certificato di specialista in protezione antincendio con attestato federale. L'ammissione all'esame è valutata dall'AICAA e gli esami si svolgono una volta all'anno nel mese di novembre;
- oppure ottenere l'equivalenza riconosciuta dalla SEFRI per un titolo ottenuto in un altro stato.
Per diventare esperto antincendio bisogna essere in possesso del certificato di specialista antincendio AICAA o di un titolo equivalente.
In seguito ci sono più possibilità:
- superare l'esame AICAA e ottenere il diploma di esperto in protezione antincendio con diploma federale. L'ammissione all'esame è valutata dall'AICAA e gli esami si svolgono una volta all'anno nel mese di novembre;
- oppure ottenere l'equivalenza riconosciuta dalla SEFRI per un titolo ottenuto in un altro stato.
La SUPSI, su mandato del Cantone, organizza dei corsi di preparazione all'esame AICAA per specialisti ed esperti antincendio.
Il responsabile della garanzia della qualità è un progettista specializzato nell'ambito della protezione antincendio ed è il consulente del proprietario durante la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell'edificio.
Allestisce il concetto di protezione antincendio (CPA) che dovrà essere approvato dal TR nell'ambito della domanda di costruzione (attestato di conformità antincendio) e, durante la fase esecutiva, prepara la documentazione necessaria al TR per poter rilasciare il certificato di collaudo antincendio alla fine dei lavori.
Di base deve essere uno spazzacamino in possesso del relativo attestato federale di capacità (AFC).
Per gli impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, è inoltre richiesto il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).
Per quelli alimentati a gas, lo spazzacamino AFC deve invece possedere un apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
Esegue un controllo visivo e, se necessario, la pulizia dell'impianto allo scopo di garantire la corretta e sicura fuoriuscita dei gas combusti.
Egli informa il proprietario sul corretto utilizzo dell'impianto e notifica al Municipio l'avvenuto controllo.
Nell'adempimento dei suoi compiti, egli segnala inoltre al proprietario e se del caso al Municipio gli eventuali problemi riscontrati nella protezione antincendio.
Per gli impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas) la frequenza minima è stabilita nell'allegato 1 del RICC.
1 | Impianti alimentati con combustibili solidi | |
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1.1 | Installazioni di riscaldamento primario | due volte all'anno |
1.2 | Installazioni di riscaldamento secondario | una volta all'anno* |
2 | Impianti alimentati con combustibili liquidi | |
2.1 | Impianti ad evaporazione d'olio (stufe a nafta) | due volte all'anno |
2.2 | Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW | una volta all'anno |
2.3 | Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW | due volte all'anno |
3 | Impianti alimentati con combustibili gassosi | |
3.1 | Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW | una volta ogni due anni |
3.2 | Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW | una volta all’anno |
3.3 | Impianti con bruciatore atmosferico | una volta ogni due anni |
4 | Impianti funzionanti con due combustibili | |
I termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile. |
*In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l'usufruttuario dell'impianto.
Per gli impianti a combustione professionali ed industriali gli intervalli d'intervento devono essere concordati con la direzione dell'impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista nella tabella sopra riportata.