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Esclusioni dalle aggiudicazioni

In caso di gravi violazioni della LCPubb il Consiglio di Stato punisce il contravventore e può escluderlo da ogni commessa soggetta alla LCPubb e al CIAP per un periodo massimo di 5 anni (artt. 4 cpv. 4 e 45a cpv. 1 LCPubb).
Le decisioni di esclusione (cresciute in giudicato) sono comunicate tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale e, per la durata del periodo della sospensione, sulla presente pagina (artt. 45a cpv. 4 LCPubb e 62 RLCPubb/CIAP):

Nessun offerente attualmente escluso

Il committente é tenuto ad escludere dalla singola procedura di aggiudiacazione anche gli offerenti inseriti nelle liste edite dalla SECO (Segreteria di Stato dell'economia) inerenti le violazioni alle leggi seguenti: